Sentenza 338/2011 (ECLI:IT:COST:2011:338)
Massima numero 36009
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del
12/12/2011; Decisione del
12/12/2011
Deposito del 22/12/2011; Pubblicazione in G. U. 28/12/2011
Titolo
Espropriazione per pubblica utilità - Indennità di espropriazione delle aree fabbricabili - Riduzione entro i limiti dei valori dichiarati o denunciati dall'espropriato ai fini impositivi - Mancata previsione di un "valore minimo garantito" nei casi di omessa dichiarazione, ovvero di dichiarazione di valori assolutamente irrisori - Lamentata lesione del diritto dell'espropriato ad un serio ristoro e del "ragionevole legame" tra indennità e valore venale del bene - Asserita violazione degli obblighi internazionali derivanti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (CEDU), come interpretata dalla giurisprudenza della Corte europea - Insufficiente descrizione della fattispecie con conseguente preclusione del controllo sulla rilevanza della questione - Inammissibilità.
Espropriazione per pubblica utilità - Indennità di espropriazione delle aree fabbricabili - Riduzione entro i limiti dei valori dichiarati o denunciati dall'espropriato ai fini impositivi - Mancata previsione di un "valore minimo garantito" nei casi di omessa dichiarazione, ovvero di dichiarazione di valori assolutamente irrisori - Lamentata lesione del diritto dell'espropriato ad un serio ristoro e del "ragionevole legame" tra indennità e valore venale del bene - Asserita violazione degli obblighi internazionali derivanti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (CEDU), come interpretata dalla giurisprudenza della Corte europea - Insufficiente descrizione della fattispecie con conseguente preclusione del controllo sulla rilevanza della questione - Inammissibilità.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in riferimento agli artt. 42, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 6 ed all'art. 1 del primo protocollo addizionale della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, in quanto l'omessa o insufficiente descrizione della fattispecie, non emendabile mediante la diretta lettura degli atti, impedita dal principio di autosufficienza dell'atto di rimessione, preclude il necessario controllo in punto di rilevanza.
- In senso analogo, vedi le citate ordinanze nn. 6 e 3 del 2011; nn. 343, 318 e 85 del 2010.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
30/12/1992
n. 504
art. 16
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 42
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte
convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
n.
art. 6
Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
n.
art. 1