Sentenza 339/2011 (ECLI:IT:COST:2011:339)
Massima numero 36012
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del
12/12/2011; Decisione del
12/12/2011
Deposito del 22/12/2011; Pubblicazione in G. U. 28/12/2011
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Amministrazione pubblica - Norme della Regione Lombardia - Economie risultanti dalla riduzione dell'organico complessivo della dirigenza - Possibilità di destinare le corrispondenti risorse alle valorizzazioni delle posizioni organizzative in aggiunta alle risorse annualmente stanziate ai sensi del vigente CCNL del comparto Regioni-Autonomie locali - Ricorso del Governo - Eccepita inammissibilità della questione per omessa argomentazione in ordine alla doglianza mossa - Reiezione.
Bilancio e contabilità pubblica - Amministrazione pubblica - Norme della Regione Lombardia - Economie risultanti dalla riduzione dell'organico complessivo della dirigenza - Possibilità di destinare le corrispondenti risorse alle valorizzazioni delle posizioni organizzative in aggiunta alle risorse annualmente stanziate ai sensi del vigente CCNL del comparto Regioni-Autonomie locali - Ricorso del Governo - Eccepita inammissibilità della questione per omessa argomentazione in ordine alla doglianza mossa - Reiezione.
Testo
In relazione alla questione di legittimità costituzionale di cui all'articolo 3, comma 2, terzo periodo, della legge della Regione Lombardia 23 dicembre 2010, n. 19, che ha sostituito l'articolo 25, comma 6, della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20, va rigettata l'eccepita inammissibilità della questione per omessa argomentazione in ordine alla doglianza mossa, in quanto il ricorrente ha chiarito che la norma regionale in esame, intervenendo in materia riservata alla contrattazione collettiva, si è posta in contrasto con le norme contenute nel Titolo III del d.lgs. n. 165 del 2001 e, precisamente, con gli articoli da 40 a 50 che disciplinano la contrattazione collettiva e la rappresentatività sindacale, così invadendo la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.; sicché le ragioni della censura sono state sufficientemente individuate.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale di cui all'articolo 3, comma 2, terzo periodo, della legge della Regione Lombardia 23 dicembre 2010, n. 19, che ha sostituito l'articolo 25, comma 6, della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20, va rigettata l'eccepita inammissibilità della questione per omessa argomentazione in ordine alla doglianza mossa, in quanto il ricorrente ha chiarito che la norma regionale in esame, intervenendo in materia riservata alla contrattazione collettiva, si è posta in contrasto con le norme contenute nel Titolo III del d.lgs. n. 165 del 2001 e, precisamente, con gli articoli da 40 a 50 che disciplinano la contrattazione collettiva e la rappresentatività sindacale, così invadendo la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.; sicché le ragioni della censura sono state sufficientemente individuate.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Lombardia
23/12/2010
n. 19
art. 3
co. 2
legge della Regione Lombardia
07/07/2008
n. 20
art. 25
co. 6
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 30/03/2001
n. 165
art. 40 e segg.