Bilancio e contabilità pubblica - Amministrazione pubblica - Norme della Regione Lombardia - Economie risultanti dalla riduzione dell'organico complessivo della dirigenza - Possibilità di destinare le corrispondenti risorse alle valorizzazioni delle posizioni organizzative in aggiunta alle risorse annualmente stanziate ai sensi del vigente CCNL del comparto Regioni-Autonomie locali - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale in parte qua .
E' costituzionalmente illegittimo l'articolo 3, comma 2, terzo periodo, della legge della Regione Lombardia 23 dicembre 2010, n. 19, che ha sostituito l'articolo 25, comma 6, della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20, nella parte in cui così dispone: «Le economie risultanti dalla riduzione dell'organico complessivo della dirigenza possono essere destinate alla valorizzazione delle posizioni organizzative, in aggiunta alle risorse annualmente stanziate ai sensi dell'articolo 31 del CCNL del personale del comparto Regioni-Autonomie locali del 22 gennaio 2004», in quanto la disposizione censurata disciplina un aspetto del trattamento economico dei dipendenti della Regione, il cui rapporto d'impiego è stato privatizzato, sicché rientra nella materia dell'ordinamento civile, come si desume, del resto, dall'art. 45, comma 1, del citato d.lgs. n. 165 del 2001, con conseguente violazione dell'art. 117, comma secondo, lettera l), Cost.
In tema v. citata sentenza n. 77 del 2011, punto 3 del Considerato in diritto.