Sentenza 339/2011 (ECLI:IT:COST:2011:339)
Massima numero 36015
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del
12/12/2011; Decisione del
12/12/2011
Deposito del 22/12/2011; Pubblicazione in G. U. 28/12/2011
Titolo
Energia - Appalti pubblici - Norme della Regione Lombardia - Grandi derivazioni ad uso idroelettrico - Determinazione, ad opera della Regione, in assenza e nelle more dell'individuazione dei requisiti organizzativi e finanziari minimi e dei parametri di aumento dell'energia prodotta e della potenza installata concernenti le procedure di gara, di cui all'art. 12, comma 2, del d.lgs. 79/1999, dei suddetti requisiti e parametri entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della norma - Ricorso del Governo - Eccepita inammissibilità della questione per il carattere generico delle censure mosse - Reiezione.
Energia - Appalti pubblici - Norme della Regione Lombardia - Grandi derivazioni ad uso idroelettrico - Determinazione, ad opera della Regione, in assenza e nelle more dell'individuazione dei requisiti organizzativi e finanziari minimi e dei parametri di aumento dell'energia prodotta e della potenza installata concernenti le procedure di gara, di cui all'art. 12, comma 2, del d.lgs. 79/1999, dei suddetti requisiti e parametri entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della norma - Ricorso del Governo - Eccepita inammissibilità della questione per il carattere generico delle censure mosse - Reiezione.
Testo
In relazione alla questione di legittimità costituzionale di cui all'articolo 14 della legge della Regione Lombardia n. 19 del 2010, nella parte in cui, modificando la legge della stessa Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26, introduce dopo l'articolo 53 di essa l'articolo 53-bis, va rigettata l'eccepita inammissibilità della questione per il carattere generico delle censure mosse, in quanto le doglianze del ricorrente individuano ed illustrano le ragioni delle censure (violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato, con riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.) e la normativa statale ritenuta rilevante.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale di cui all'articolo 14 della legge della Regione Lombardia n. 19 del 2010, nella parte in cui, modificando la legge della stessa Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26, introduce dopo l'articolo 53 di essa l'articolo 53-bis, va rigettata l'eccepita inammissibilità della questione per il carattere generico delle censure mosse, in quanto le doglianze del ricorrente individuano ed illustrano le ragioni delle censure (violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato, con riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.) e la normativa statale ritenuta rilevante.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Lombardia
23/12/2010
n. 19
art. 14
co.
legge della Regione Lombardia
12/12/2003
n. 26
art. 53
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 16/03/1999
n. 79
art. 12
co. 2