Sentenza 339/2011 (ECLI:IT:COST:2011:339)
Massima numero 36016
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del  12/12/2011;  Decisione del  12/12/2011
Deposito del 22/12/2011; Pubblicazione in G. U. 28/12/2011
Massime associate alla pronuncia:  36012  36013  36014  36015  36017


Titolo
Energia - Appalti pubblici - Norme della Regione Lombardia - Grandi derivazioni ad uso idroelettrico - Determinazione, ad opera della Regione, in assenza e nelle more dell'individuazione dei requisiti organizzativi e finanziari minimi e dei parametri di aumento dell'energia prodotta e della potenza installata concernenti le procedure di gara, di cui all'art. 12, comma 2, del d.lgs. 79/1999, dei suddetti requisiti e parametri entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della norma - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale in parte qua .

Testo

E' costituzionalmente illegittimo l'articolo 14 della legge della Regione Lombardia n. 19 del 2010, nella parte in cui, modificando la legge della stessa Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26, dopo l'articolo 53 di essa ha introdotto l'articolo 53-bis, recante disposizioni in materia di grandi derivazioni ad uso idroelettrico, il cui comma 3 così dispone: «La Regione, in assenza e nelle more dell'individuazione dei requisiti organizzativi e finanziari minimi e dei parametri di aumento dell'energia prodotta e della potenza installata concernenti le procedure di gara, di cui all'art. 12, comma 2, del d.lgs. 79/1999, provvede a determinare i suddetti requisiti e parametri entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo», in quanto la disposizione censurata nel demandare alla Regione Lombardia l'individuazione dei requisiti organizzativi e finanziari minimi e dei parametri di aumento dell'energia prodotta, concernenti le procedure di gara, individuazione che invece la norma statale di cui all'art. 12, comma 2, del d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79 (intervenuta, peraltro, prima di quella regionale) affida allo Stato, incide, violandola, direttamente sulla disciplina delle procedure ad evidenza pubblica che, essendo riconducibile alla tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.), spetta nella sua interezza alla competenza esclusiva dello Stato medesimo.

In tema di tutela della concorrenza v. citate sentenze n. 401 del 2007 e n. 1 del 2008. Sulla possibilità di un intervento pro-concorrenziale della legislazione regionale, v. citate sentenze n. 150 del 2011 e n. 307 del 2009.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Lombardia  23/12/2010  n. 19  art. 14  co. 

legge della Regione Lombardia  12/12/2003  n. 26  art. 53  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  16/03/1999  n. 79  art. 12    co. 2