Energia - Acque e acquedotti - Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Regione Lombardia - Grandi derivazioni ad uso idroelettrico - Previsione che gli impianti afferenti l'utilizzazione delle acque pubbliche demaniali delle grandi derivazioni idroelettriche siano direttamente conferiti a società pubbliche patrimoniali di scopo - Previsione che la Regione, anche per il tramite di tali società, affidi l'esercizio industriale di detti impianti mediante procedure di evidenza pubblica, ovvero direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata - Previsione che le concessioni idroelettriche ricadenti nei territori delle province montane siano affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata - Previsione che la concessione per l'uso delle acque pubbliche sia rilasciata, di diritto, in favore dei soggetti affidatari degli impianti - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento di ogni altro profilo di censura.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 14 della legge della Regione Lombardia n. 19 del 2010 (in tema di grandi derivazioni ad uso idroelettrico), nella parte in cui, modificando la legge della stessa Regione Lombardia n. 26 del 2003, dopo l'art. 53 di essa ha inserito l'art. 53-bis, e in questo i censurati commi 7, 8, 9, nonché il comma 10 - il quale ultimo prevede che "La Regione provvede al rilascio della concessione per l'uso delle acque pubbliche in favore dei soggetti affidatari come individuati con le procedure di cui al presente articolo" - norma, questa, di esecuzione dei commi precedenti (di talché, stante lo stretto intreccio esistente tra le dette disposizioni se ne impone la totale caducazione), in quanto viola la legislazione statale (d.lgs. n. 79 del 1999, all'art. 12, comma 2,), riconducibile per intero alla tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.), che richiede per l'affidamento di beni e servizi, e dunque anche delle concessioni per l'uso delle acque pubbliche, il ricorso alle procedure di gara ad evidenza pubblica.
In tema di tutela della concorrenza, cfr. citata sentenza n. 401 del 2007.