Sentenza 91/2025 (ECLI:IT:COST:2025:91)
Massima numero 46836
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore BUSCEMA
Udienza Pubblica del  20/05/2025;  Decisione del  20/05/2025
Deposito del 01/07/2025; Pubblicazione in G. U. 02/07/2025
Massime associate alla pronuncia:  46835


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Finanza pubblica allargata - Bilancio degli enti locali dissestati - Obbligo di redazione del bilancio stabilmente riequilibrato - Presentazione da parte del consiglio comunale al Ministro dell'interno - Termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto di nomina dell'organo straordinario di liquidazione - Mancato rispetto - Scioglimento - Possibilità, in alternativa, di un intervento sollecitatorio da parte del prefetto, come previsto in altre ipotesi - Omessa previsione - Denunciata irragionevolezza e irrazionalità della norma censurata, nonché violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione e del mandato elettorale - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 036009).

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Campania, sez. prima, in riferimento agli artt. 3, 5, 51, 97 e 114 Cost., dell’art. 262, comma 1, t.u. enti locali, che prevede che l’inosservanza dei termini perentori per la presentazione del bilancio stabilmente riequilibrato comporta, ex art. 141, comma 1, lett. a), t.u. enti locali, lo scioglimento dell’ente per atti contrari a Costituzione o gravi e persistenti violazioni di legge o gravi motivi di ordine pubblico, anziché dell’art. 141, comma 1, lett. c), t.u. enti locali, che disciplina lo scioglimento per mancata approvazione del bilancio, con la conseguenza che l’ente in dissesto è sciolto se non presenta l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto di nomina dell’organo straordinario di liquidazione. La scelta del legislatore di assimilare la mancata approvazione dell’ipotesi di bilancio in riequilibrio in un ente in dissesto alle fattispecie previste dalla lett. a) del comma 1 dell’art. 141 t.u. enti locali non è irragionevole. Anzitutto la deliberazione di dissesto rappresenta la conseguenza di una lunga e persistente violazione di principi costituzionali e norme statali che impongono agli enti territoriali, parte della finanza pubblica allargata, il mantenimento dei bilanci in equilibrio, attraverso una sana, responsabile e trasparente gestione delle finanze pubbliche. Inoltre l’art. 259, comma 1, t.u. enti locali fornisce, all’amministrazione in carica che ha già condotto l’ente al dissesto, un’ulteriore possibilità di costruire un’ipotesi di bilancio in riequilibrio, cosicché la scelta di prevedere un suo inevitabile scioglimento laddove non venga rispettato il termine perentorio censurato, non appare di per sé irrazionale. Neppure sussiste disparità di trattamento tra il caso censurato e quello della mancata adozione degli ordinari strumenti previsti per ripianare situazioni di momentaneo squilibrio delle finanze pubbliche, perché la situazione in cui si trova l’amministrazione di un ente locale in bonis è diversa da quella in cui si trova un ente che ha già deliberato il dissesto. Né è leso il principio del buon andamento della pubblica amministrazione, perché le norme che stabiliscono gli oneri e fissano i tempi per l’amministrazione in carica in un ente dissestato sono funzionali a riconsegnare alla collettività amministrata un bilancio in equilibrio. Non sono lesi, infine, i principi volti alla tutela delle autonomie locali nonché il principio del mandato elettorale e del diritto di ogni cittadino di accedere alle cariche elettive: l’autonomia degli enti territoriali trova il suo limite esterno nelle disposizioni poste dallo Stato nell’ambito della salvaguardia degli interessi costituzionali riconducibili ai parametri di cui agli artt. 81, 97 e 119 Cost., norme funzionali anche all’osservanza dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea. Quanto al principio del mandato elettorale riconosciuto dall’art. 51 Cost., va considerato che il bilancio è un “bene pubblico”, alla cui mancata approvazione l’ordinamento collega il venir meno del consenso della rappresentanza democratica, perché assicura ai membri della collettività la cognizione delle modalità di impiego delle risorse pubbliche e la valutazione dei risultati conseguiti da chi è titolare del mandato elettorale. L’incuria che conduce al dissesto degli enti territoriali interrompe il legame fiduciario che caratterizza il mandato elettorale e la rappresentanza democratica degli eletti. (Precedenti: S. 184/2022 - mass. 46643; S. 246/2021 - mass. 44426; S. 80/2021 - mass. 43795; S. 34/2021 - mass. 43586; S. 115/2020 - mass. 43528; S. 18/2019 - mass. 42076; S. 49/2018 - mass. 39975; S. 228/2017 - mass. 42086; S. 184/2016 - mass. 38970).



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  18/08/2000  n. 267  art. 262  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 51

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 114

Altri parametri e norme interposte