Ordinanza 341/2011 (ECLI:IT:COST:2011:341)
Massima numero 36019
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA  - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del  12/12/2011;  Decisione del  12/12/2011
Deposito del 22/12/2011; Pubblicazione in G. U. 28/12/2011
Massime associate alla pronuncia:  36020


Titolo
Ordinamento militare - Abrogazione del d.lgs. n. 43 del 1948 (Divieto delle associazioni di carattere militare) - Denunciato eccesso di delega, nonché asserito contrasto con il divieto di costituire associazioni paramilitari e con la riserva di legge in materia penale - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2268, comma 1, numero 297), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), sollevata in riferimento agli artt. 18, 25, secondo comma, e 76 Cost. perché il giudice rimettente, non valutando l'effetto abrogativo determinato dall'art. 1 del d.lgs. n. 213 del 2010, ha offerto un quadro normativo incompleto e lacunoso che si risolve in un difetto di motivazione sulla rilevanza.

In senso analogo, v. citata ordinanza n. 76 del 2010.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  15/03/2010  n. 66  art. 2268  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 18

Costituzione  art. 25  co. 2

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte

legge  28/11/2005  n. 246  art. 14