Ordinanza 341/2011 (ECLI:IT:COST:2011:341)
Massima numero 36020
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA  - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del  12/12/2011;  Decisione del  12/12/2011
Deposito del 22/12/2011; Pubblicazione in G. U. 28/12/2011
Massime associate alla pronuncia:  36019


Titolo
Ordinamento militare - Semplificazione della legislazione - Delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi che individuino le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore - Abrogazione del d.lgs. n. 43 del 1948 (Divieto delle associazioni di carattere militare) - Asserita genericità della legge di delega - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, commi 14 e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, del d.lgs. n. 66 del 2010, sollevata in riferimento all'art. 76 Cost., perché il giudice rimettente, non valutando l'effetto abrogativo determinato dall'art. 1 del d.lgs. n. 213 del 2010, ha offerto un quadro normativo incompleto e lacunoso che si risolve in un difetto di motivazione sulla rilevanza.

In senso analogo, v. citata ordinanza n. 76 del 2010.



Atti oggetto del giudizio

legge  28/11/2005  n. 246  art. 14  co. 14

legge  28/11/2005  n. 246  art. 14  co. 14

decreto legislativo  15/03/2010  n. 66  art. 2268  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte