Bilancio e contabilità pubblica - Amministrazione pubblica - Decreto legge recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Riduzione dei costi degli apparati amministrativi - Ricorsi della Regione autonoma Trentino-Alto Adige e della Provincia autonoma di Trento - Rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita - Estinzione del processo.
Alla rinuncia ai ricorsi, riuniti, con i quali la Regione Trentino-Alto Adige e la Provincia autonoma di Trento hanno rispettivamente promosso - in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost., agli artt. 4 e 79 dello Statuto speciale di autonomia, all'art. 2 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, e in riferimento agli artt. 117, commi terzo e quarto, e 119 Cost., agli artt. da 69 a 86 dello Statuto speciale di autonomia, all'art. 2 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 - questioni di legittimità costituzionale di alcuni commi dell'art. 6 d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 30 luglio 2010, n. 122, in particolare la Regione Trentino-Alto Adige dei commi 3, da 5 a 9, da 12 a 14, 19, 20, primo periodo, e la Provincia autonoma di Trento dei commi 3, da 5 a 9, da 11 a 14, 19 e 20, primo periodo, 21, secondo periodo - rinuncia accettata dalla controparte costituita - consegue, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del giudizio.