Reati e pene - Conversione di pene pecuniarie - Coefficiente di ragguaglio per la conversione in libertà controllata delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità del condannato - Lamentato omesso "riallineamento" alla avvenuta rivalutazione del coefficiente di ragguaglio tra pene pecuniarie e pene detentive - Preliminare identificazione dell'oggetto della questione.
In ordine alla questione di legittimità costituzionale − con la quale si dubita, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, della legittimità dell'art. 3, comma 62, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), nella parte in cui, nell'aumentare da euro 38 a euro 250 il coefficiente di ragguaglio fra le pene pecuniarie e le pene detentive stabilito dall'art. 135 del codice penale, ha omesso di operare una omologa variazione in aumento del tasso sulla cui base, ai sensi dell'art. 102, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), deve aver luogo la conversione in libertà controllata delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità del condannato − va, in via preliminare, rilevato che, sebbene il rimettente censuri formalmente la norma novellatrice dell'art. 135 cod. pen., ciò che egli in concreto sollecita è una pronuncia di "riallineamento" dell'art. 102, terzo comma, della legge n. 689 del 1981, la quale ripristini la pregressa coincidenza dei coefficienti di ragguaglio previsti dalle due norme poste a raffronto.
- Per analogo rilievo, v. sent. n. 440 del 1994, richiamata in motivazione.