Sentenza 2/2012 (ECLI:IT:COST:2012:2)
Massima numero 36026
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  09/01/2012;  Decisione del  09/01/2012
Deposito del 12/01/2012; Pubblicazione in G. U. 18/01/2012
Massime associate alla pronuncia:  36024  36025


Titolo
Imposte e tasse - Norme della Provincia di Bolzano - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche - Esenzione a favore dei soggetti aventi un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale regionale, non superiore a 12.500 euro o non superiore a 25.000, se aventi figli a carico - Lamentata esorbitanza dai limiti imposti dalla normativa statale di riferimento che attribuisce alle regioni il solo potere di maggiorare l'aliquota fissata dalla legge statale e non anche di introdurre esenzioni - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di sistema tributario e contabile con esorbitanza dai limiti statutari - Esclusione - Non fondatezza della questione.

Testo

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge prov. Bolzano n. 15 del 2010 - i quali stabiliscono, rispettivamente, che: a) «A decorrere dal periodo d'imposta 2010, i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF non superiore a 12.500,00 euro sono esentati dal pagamento dell'addizionale regionale IRPEF di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche» (comma 1); b) «A decorrere dal periodo d'imposta 2010, i soggetti con figli a carico aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF non superiore a 25.000,00 euro sono esentati dal pagamento dell'addizionale regionale IRPEF di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche» (comma 2) - , promosse in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119 della Costituzione ed agli artt. 8, 9 e 73, comma 1-bis, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670. Infatti, nella specie, i denunciati commi 1 e 2 dell'art. 1 della legge prov. Bolzano n. 15 del 2010 rispettano le condizioni ed i limiti richiesti dal citato comma 1-bis per l'introduzione, da parte della Provincia autonoma, di agevolazioni fiscali relative ad un tributo erariale, in quanto dette disposizioni, nell'introdurre esenzioni dell'addizionale regionale all'IRPEF: a) hanno ad oggetto un tributo erariale il cui gettito è interamente devoluto alle Regioni (ai sensi dell'art. 50, comma 5, del d.lgs. n. 446 del 1997) e, quindi, alle Province autonome; b) traggono fondamento da una norma statale (il comma 3 dell'art. 50 del medesimo d.lgs. n. 446 del 1997), che consente a dette Province di maggiorare l'aliquota base; c) comportano necessariamente una diminuzione del gettito del tributo e, pertanto, rispettano i «limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale»; consegue che dal rispetto di tali limiti e condizioni deriva che le esenzioni dell'addizionale provinciale all'IRPEF introdotte dalle disposizioni censurate non violano gli evocati parametri, ma trovano il loro fondamento nell'art. 73, comma 1-bis, dello statuto speciale.

Circa il potere delle Province autonome in tema di esenzioni o detrazioni, v. citate sentenze n. 323 del 2011, n. 193 del 2007, n. 2 del 2006, n. 381 del 2004; ordinanza n. 148 del 2006

Atti oggetto del giudizio

legge provincia Bolzano  23/12/2010  n. 15  art. 1  co. 1

legge provincia Bolzano  23/12/2010  n. 15  art. 1  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 119

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 9

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 73  co. 1

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  15/12/1997  n. 446  art. 50    co. 3