Giudizio costituzionale in via incidentale - Prospettazione della questione - Onere di adeguata motivazione della non manifesta infondatezza e di sufficiente descrizione della fattispecie concreta - In particolare: nel caso di evocazione dell'art. 117 Cost., necessità di specificare il principio fondamentale che si intende violato (nel caso di specie: manifesta inammissibilità della questione relativa a una disposizione della Regione Toscana che, nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica, prevede una penale per il ritardo nel pagamento del canone di locazione nonché un'obbligazione solidale dei componenti del nucleo familiare dell'assegnatario per il pagamento del dovuto). (Classif. 112003).
La lacunosa descrizione della fattispecie impedisce alla Corte costituzionale di compiere il vaglio esterno circa il carattere non implausibile della motivazione sulla rilevanza delle questioni sollevate. (Precedenti: S. 249/2022 – mass. 45192; S. 197/2022 – mass. 45033; S. 109/2022 – mass. 44932; O. 37/2023 – mass. 45406; O. 156/2022 – mass. 44941; O. 161/2015 – mass. 38499).
L’insufficiente motivazione in punto di non manifesta infondatezza determina l’inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale. (Precedenti: S. 225/2022 – mass. 45089; S. 75/2022 – mass. 44868; S. 34/2022 – mass. 44681; S. 114/2021 – mass. 43914; S. 87/2021 – mass. 43843: S. 39/2021 – mass. 43653; O. 37/2023 – mass. 45406; O. 13/2023; O. 224/2021 – mass. 44397; O. 159/2021 – mass. 44115; O. 250/2019 – mass. 40860).
Quando evoca come parametro costituzionale l’art. 117 Cost. il rimettente ha l’onere di specificare quale sia il principio fondamentale ritenuto violato, pena l’inammissibilità della questione. (Precedenti: S. 253/2022 – mass. 45225; S. 217/2022 – mass. 45115; S. 115/2021 – mass. 43928; O. 201/2017 – mass. 40414).
(Nel caso di specie, sono dichiarate manifestamente inammissibili, per plurime ragioni, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Siena in riferimento agli artt. 3, 41, 42, 47 e 117, terzo e quarto comma , Cost., dell’art. 30, commi 1 e 2, della legge reg. Toscana n. 2 del 2019 che, nell’ambito dell’edilizia residenziale pubblica, prevedono, rispettivamente l’applicazione di una penale dell’1,5% del canone di locazione, per il caso di ritardato pagamento, e un’obbligazione solidale dei componenti del nucleo familiare dell’assegnatario per il pagamento di quanto dovuto. Il giudice a quo, da un lato, ha omesso di descrivere compiutamente la fattispecie concreta; dall’altro, le censure non sono sufficientemente motivate in ordine alla non manifesta infondatezza, essendo tutte apodittiche e generiche. Con riguardo, in particolare, agli artt. 3 e 117, commi terzo e quarto, Cost. la censura è anche imprecisa nella ricostruzione normativa; nella censura di irragionevolezza estrinseca il rimettente non si confronta con i caratteri propri della norma censurata, parte di una disciplina di settore; inoltre, nella censura relativa agli artt. 41, 42 e 47 Cost., lo stesso si limita a menzionare i citati parametri costituzionali e a sintetizzarne il contenuto, senza offrire alcuna indicazione a sostegno delle lamentate lesioni, salvo prospettarle come se fossero corollari della supposta violazione dell’art. 3 Cost. Infine, con riferimento all’art. 117 Cost., commi terzo quarto, lo stesso asserisce la violazione di un non meglio specificato principio fondamentale dell’ordinamento, senza peraltro distinguere i diversi limiti che connotano la competenza legislativa ivi disciplinata).