Ordinanza 5/2012 (ECLI:IT:COST:2012:5)
Massima numero 36029
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA  - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del  09/01/2012;  Decisione del  09/01/2012
Deposito del 12/01/2012; Pubblicazione in G. U. 18/01/2012
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace - Costituzione in giudizio dei soggetti legittimati passivi - Termine minimo tra la data di notifica del ricorso e quella fissata per l'udienza di comparizione - Omessa previsione - Denunciata violazione del diritto di difesa e dei principi di uguaglianza, del contraddittorio e della parità delle parti - Proposizione di questione dalla quale non dipende la definizione del giudizio a quo e mancata sospensione di quest'ultimo - Manifesta inammissibilità.

Testo

Va dichiarata la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 204-bis, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 in quanto il rimettente, pur affermando di ritenere rilevante e non manifestamente infondata la questione sollevata, non ha sospeso il processo e ne ha disposto la prosecuzione «atteso che il giudizio può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di costituzionalità», in violazione dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953, il quale dispone che l'autorità giurisdizionale, «qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale [...] dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte e sospende il giudizio in corso».



Atti oggetto del giudizio

codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)    n.   art. 204  co. 3

legge  29/07/2010  n. 120  art. 39  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23