Filiazione - Decreto del Tribunale per i minorenni emesso in esito al procedimento di affidamento contenente un obbligo di pagamento di somme di denaro per il mantenimento di figli naturali - Idoneità di titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale - Mancata previsione - Lamentata violazione del principio di eguaglianza e di tutela dei figli nati fuori dal matrimonio - Difetto di legittimazione del giudice rimettente - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 317-bis cod. civ., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 30, terzo comma, Cost., dal Tribunale di Arezzo, nella parte in cui non prevede che il decreto emesso dal Tribunale per i minorenni, contenente un obbligo di pagamento di somme di denaro per il mantenimento di figli naturali, costituisca titolo per iscrivere ipoteca giudiziale ex art. 2818 c. c., per difetto di legittimazione del giudice rimettente, il quale ha sollevato la questione nell'ambito di procedimento originato da reclamo avverso la trascrizione con riserva per conservare gli effetti della formalità (artt. 2674-bis cod. civ. e 113-ter disp. att. cod. civ.), che non comporta esplicazione di attività giurisdizionale.
In senso conforme, sent. n. 47 del 2011.