Filiazione - Riconoscimento di figlio naturale - Impugnazione per difetto di veridicità - Omessa sottoposizione ad un termine annuale di decadenza del diritto del genitore di esperire l'azione di impugnazione - Denunciata disparità di trattamento tra figlio legittimo e figlio naturale riconosciuto, nonché tra padre legittimo e padre naturale, avuto riguardo alla diversa disciplina dell'azione di disconoscimento di paternità - Questione già esaminata dalla Corte - Persistenza dei medesimi motivi di inammissibilità, individuati nella non comparabilità delle situazioni poste a raffronto, nella non configurabilità di una pronuncia manipolativa a rime obbligate e nell'esclusiva spettanza al legislatore del necessario bilanciamento del rapporto tra tutela dell'appartenenza familiare e tutela dell'identità individuale - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 263 cod. civ., sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 30 e 31 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Bolzano, nella parte in cui non sottopone ad un termine annuale di decadenza il diritto del genitore di esperire l'azione di impugnazione del riconoscimento di figlio naturale per difetto di veridicità, dato che il potere di stabilire la natura, la durata e la modulazione del termine per la proposizione dell'impugnazione spetta al legislatore, al quale solo è consentito di operare, anche in ragione dell'evolversi della coscienza collettiva, il necessario bilanciamento del rapporto tra tutela della appartenenza familiare e tutela della identità individuale, che nella presente realtà sociale è orientato verso la tendenziale corrispondenza tra certezza formale e verità naturale.
In senso conforme, v. citate, sent. n. 134 del 1985, n. 158 del 1991.