Sentenza 8/2012 (ECLI:IT:COST:2012:8)
Massima numero 36032
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  11/01/2012;  Decisione del  11/01/2012
Deposito del 20/01/2012; Pubblicazione in G. U. 25/01/2012
Massime associate alla pronuncia:  36033  36034  36035  36036  36037


Titolo
Previdenza - Pensioni erogate dalla Cassa Nazionale di previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e dei Periti commerciali (CNPR) - Ridefinizione della disciplina in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi - Determinazione della misura del trattamento pensionistico dovuto con le regole del sistema contributivo - Eccepita inammissibilità della questione per omessa motivazione circa la necessità di non poter definire il giudizio principale senza fare applicazione della norma censurata - Reiezione.

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 42 (Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi), non è fondata l'eccezione di inammissibilità della questione per omessa motivazione circa la necessità di non poter definire il giudizio principale senza fare applicazione della norma censurata, perché il giudice rimettente ha spiegato chiaramente che, applicando al ricorrente nel giudizio principale i criteri di calcolo in vigore presso la Cassa Nazionale di previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e dei Periti commerciali (CNPR), la quota di pensione spettante all'assicurato sarebbe superiore rispetto a quella determinata dall'ente previdenziale sulla base dei criteri imposti dalla norma censurata.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  02/02/2006  n. 42  art. 4  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte

legge  23/08/2004  n. 243  art. 1    co. 1  lett. d)

legge  23/08/2004  n. 243  art. 1    co. 2  lett. o)