Previdenza - Pensioni erogate dalla Cassa Nazionale di previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e dei Periti commerciali (CNPR) - Ridefinizione della disciplina in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi - Determinazione della misura del trattamento pensionistico dovuto con le regole del sistema contributivo - Eccepita inammissibilità della questione per omessa motivazione circa la necessità di non poter definire il giudizio principale senza fare applicazione della norma censurata - Reiezione.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 42 (Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi), non è fondata l'eccezione di inammissibilità della questione per omessa motivazione circa la necessità di non poter definire il giudizio principale senza fare applicazione della norma censurata, perché il giudice rimettente ha spiegato chiaramente che, applicando al ricorrente nel giudizio principale i criteri di calcolo in vigore presso la Cassa Nazionale di previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e dei Periti commerciali (CNPR), la quota di pensione spettante all'assicurato sarebbe superiore rispetto a quella determinata dall'ente previdenziale sulla base dei criteri imposti dalla norma censurata.