Sentenza 8/2012 (ECLI:IT:COST:2012:8)
Massima numero 36033
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  11/01/2012;  Decisione del  11/01/2012
Deposito del 20/01/2012; Pubblicazione in G. U. 25/01/2012
Massime associate alla pronuncia:  36032  36034  36035  36036  36037


Titolo
Previdenza - Pensioni erogate dalla Cassa Nazionale di previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e dei Periti commerciali (CNPR) - Ridefinizione della disciplina in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi - Determinazione della misura del trattamento pensionistico dovuto con le regole del sistema contributivo - Eccepita inammissibilità della questione per omessa motivazione da parte del giudice di appello circa la rilevanza della questione, già negata dal giudice di prime cure - Reiezione.

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 42 (Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi), promosso dalla Corte d'appello di Torino, non è fondata l'eccezione di inammissibilità della questione per omessa motivazione della rilevanza della questione, negata dal giudice di primo grado, e ora ritenuta sussistente, perché il giudice rimettente, spiegando le ragioni della rilevanza delle questioni ai fini della decisione della controversia, non aveva affatto l'onere di controbattere specificamente agli argomenti sostenuti dal giudice di primo grado.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  02/02/2006  n. 42  art. 4  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte

legge  23/08/2004  n. 243  art. 1    co. 1  lett. d)

legge  23/08/2004  n. 243  art. 1    co. 2  lett. o)