Sentenza 8/2012 (ECLI:IT:COST:2012:8)
Massima numero 36034
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  11/01/2012;  Decisione del  11/01/2012
Deposito del 20/01/2012; Pubblicazione in G. U. 25/01/2012
Massime associate alla pronuncia:  36032  36033  36035  36036  36037


Titolo
Previdenza - Pensioni erogate dalla Cassa Nazionale di previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e dei Periti commerciali (CNPR) - Ridefinizione della disciplina in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi - Determinazione della misura del trattamento pensionistico dovuto con le regole del sistema contributivo - Eccepita inammissibilità della questione in quanto sollevata al solo scopo di sollecitare un intervento della Corte - Reiezione.

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 42 (Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi), non è fondata l'eccezione di inammissibilità della questione per omessa motivazione, per il fatto che essa sarebbe stata sollevata nel corso di un giudizio instaurato al solo scopo di sollecitare l'intervento della Corte, risultando dall'ordinanza di rimessione che il ricorrente ha proposto il giudizio principale allo scopo di ottenere la riliquidazione della quota di pensione erogatagli dalla Cassa di previdenza dei ragionieri, e quindi un incremento del trattamento pensionistico, e la questione di legittimità costituzionale è solamente una delle questioni che debbono essere risolte per pervenire all'accertamento del diritto rivendicato dalla parte attrice.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  02/02/2006  n. 42  art. 4  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte

legge  23/08/2004  n. 243  art. 1    co. 1  lett. d)

legge  23/08/2004  n. 243  art. 1    co. 2  lett. o)