Previdenza - Pensioni erogate dalla Cassa Nazionale di previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e dei Periti commerciali (CNPR) - Ridefinizione della disciplina in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi - Determinazione della misura del trattamento pensionistico dovuto con le regole del sistema contributivo - Eccepita inammissibilità della questione in quanto sollevata al solo scopo di sollecitare un intervento della Corte - Reiezione.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 42 (Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi), non è fondata l'eccezione di inammissibilità della questione per omessa motivazione, per il fatto che essa sarebbe stata sollevata nel corso di un giudizio instaurato al solo scopo di sollecitare l'intervento della Corte, risultando dall'ordinanza di rimessione che il ricorrente ha proposto il giudizio principale allo scopo di ottenere la riliquidazione della quota di pensione erogatagli dalla Cassa di previdenza dei ragionieri, e quindi un incremento del trattamento pensionistico, e la questione di legittimità costituzionale è solamente una delle questioni che debbono essere risolte per pervenire all'accertamento del diritto rivendicato dalla parte attrice.