Previdenza - Pensioni erogate dalla Cassa Nazionale di previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e dei Periti commerciali (CNPR) - Ridefinizione della disciplina in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi - Determinazione della misura del trattamento pensionistico dovuto con le regole del sistema contributivo - Eccepita mancata motivazione sul criterio di individuazione del tertium comparationis - Reiezione.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 42 (Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi), non è fondata l'eccezione di inammissibilità della questione per omessa motivazione sulla ragione per la quale una, anziché l'altra, delle discipline poste a raffronto sia assunta (non ad oggetto della questione, ma) quale tertium comparationis, poiché è evidente che il rimettente individua il tertium comparationis nella disciplina prevista per gli iscritti agli enti di cui al d.lgs. n. 103 del 1996, essendo conforme il sistema di calcolo per essi stabilito dall'art. 4 del d.lgs. n. 42 del 2006, a quello che, secondo l'opinione del giudice a quo, era il principio direttivo imposto dalla legge delega.