Previdenza - Pensioni erogate dalla Cassa Nazionale di previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e dei Periti commerciali (CNPR) - Ridefinizione della disciplina in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi - Determinazione della misura del trattamento pensionistico dovuto con le regole del sistema contributivo - Ritenuto eccesso di delega in relazione ai criteri di calcolo della quota di pensione gravante sulle gestioni interessate dalla totalizzazione - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 42 (Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi), secondo cui per gli enti previdenziali privatizzati (e tra questi la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e dei periti commerciali) la misura del trattamento pensionistico dovuto a seguito di totalizzazione dei periodi assicurativi è determinata con le regole del sistema di calcolo contributivo, sulla base di parametri dettati dallo stesso art. 4, comma 3 - in riferimento all'art. 76 Cost., per violazione del principio direttivo per l'esercizio della delega, dettato dall'art. 1, comma 2, lettera o), della legge 23 agosto 2004, n. 243, secondo il quale ogni ente presso cui sono stati versati i contributi è tenuto pro quota al pagamento del trattamento pensionistico «secondo le proprie regole di calcolo» - perché ciò non esclude che il legislatore delegato fosse autorizzato a determinare esso stesso in base a quali criteri ogni ente previdenziale dovesse liquidare la quota di propria spettanza, tanto più che i criteri di calcolo previsti dal d.lgs. n. 42 del 2006 costituiscono applicazione del sistema contributivo, che ormai ha assunto una valenza generale nel sistema previdenziale italiano.