Previdenza - Pensioni erogate dalla Cassa Nazionale di previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e dei Periti commerciali (CNPR) - Ridefinizione della disciplina in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi - Determinazione della misura del trattamento pensionistico dovuto con le regole del sistema contributivo - Ritenuta irragionevole disparità di trattamento rispetto agli assicurati presso gli enti previdenziali privati - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 42 (Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi), secondo cui per gli enti previdenziali privatizzati (e tra questi la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e dei periti commerciali) la misura del trattamento pensionistico dovuto a seguito di totalizzazione dei periodi assicurativi è determinata con le regole del sistema di calcolo contributivo, sulla base di parametri dettati dallo stesso art. 4, comma 3 - in riferimento all'art. 3 Cost., per irragionevole disparità di trattamento con gli assicurati presso gli enti previdenziali privati costituiti ai sensi del d.lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, per i quali, infatti, il successivo comma 6 dello stesso art. 4 stabilisce che la misura del trattamento pensionistico sia determinata sulla base del sistema di calcolo vigente nell'ordinamento degli enti medesimi - sia perché i vari sistemi previdenziali non possono essere comparati tra loro, sia perché anche gli enti costituiti a seguito del d.lgs. n. 103 del 1996 (ovvero successivamente alla svolta in favore del sistema contributivo operata dalla legge 8 agosto 1995, n. 335) hanno dovuto adottare il predetto sistema di calcolo.
Sulla non comparabilità tra i vari sistemi previdenziali, sent. n. 34 del 2011, n. 202 del 2008, n. 83 del 2006.