Bilancio e contabilità pubblica - Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico - Patto di stabilità interno - Possibilità di superamento, per le Regioni a statuto speciale e per i loro enti territoriali, del limite imposto dall'art. 9, comma 28, alle assunzioni di personale a tempo determinato - Previsione di un criterio di priorità nei meccanismi di assunzione dei predetti lavoratori - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Rinuncia al ricorso accettata dalla controparte - Estinzione del processo.
Alla rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita, con il quale la Provincia autonoma di Trento ha promosso - in riferimento all'art. 117, quarto comma, Cost., in forza dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, agli artt. 8 comma 1, n. 1, e 79 e 80 dello Statuto speciale di autonomia, nonché all'art. 2 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 - questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 24-bis, ultimo periodo, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevedendo un criterio di priorità delle assunzioni degli enti territoriali delle Regioni a statuto speciale, ne limiterebbe la possibilità di scelta violando l'autonomia primaria della Provincia nella materia del personale, consegue, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del giudizio.