Ordinanza 10/2012 (ECLI:IT:COST:2012:10)
Massima numero 36040
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  11/01/2012;  Decisione del  11/01/2012
Deposito del 20/01/2012; Pubblicazione in G. U. 25/01/2012
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Estradizione - Condannato, cittadino di un paese membro dell'Unione europea, residente o dimorante nel territorio italiano ed ivi stabilmente inserito - Rifiuto della consegna qualora la Corte d'appello ritenga che la pena per la quale è chiesta l'estradizione possa essere eseguita in Italia conformemente al diritto interno - Mancata previsione - Asserita disparità di trattamento di situazioni analoghe - Ritenuto contrasto con il principio della finalità rieducativa della pena e violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario - Questione identica ad altra già dichiarata inammissibile - Manifesta inammissibilità.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, dell'articolo 705 del codice di procedura penale e dell'articolo 40 della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), nella parte in cui non prevedono il rifiuto di consegna e la conseguente possibilità di scontare la pena in Italia del condannato, cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, residente o dimorante nel territorio italiano ed ivi stabilmente inserito, del quale sia stata richiesta l'estradizione. Identica questione è già stata dichiarata inammissibile con la sentenza n. 274 del 2011, in quanto l'intervento richiesto sarebbe dovuto consistere, secondo la prospettazione di quel rimettente, nell'inserire, nel complesso normativo dell'estradizione, un nuovo caso di rifiuto, mutuato dalla disciplina del MAE: ed anche nella presente questione, il risultato della invocata pronuncia additiva determinerebbe «non più una normativa intertemporale, ma un singolare innovativo meccanismo, diverso tanto dal precedente quanto da quello "a regime", creando un sistema "spurio" anche rispetto alla stessa norma transitoria».

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 705  co. 

legge  22/04/2005  n. 69  art. 40  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte