Amministrazione pubblica - Norme della Regione siciliana - Finanziamento regionale per la stabilizzazione di lavoratori provenienti da lavori socialmente utili - Ampliamento delle categorie beneficiarie - Omessa quantificazione della nuova maggiore spesa - Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana - Intervenuta promulgazione della delibera legislativa con omissione della disposizione censurata - Questione divenuta priva di oggetto - Cessazione della materia del contendere.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della delibera legislativa dell'Assemblea regionale siciliana del 29 giugno 2011 (disegno di legge n. 729, recante "Norme in materia di riserva in favore degli enti locali"), promossa dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana in riferimento all'art. 81, quarto comma, Cost., va dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto, successivamente all'impugnazione, la predetta delibera legislativa è stata pubblicata come legge della Regione siciliana 20 luglio 2011, n. 16, con omissione della disposizione oggetto di censura. L'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale siciliana, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualche efficacia, privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale.
Nello stesso senso, v., ex plurimis, le citate ordinanze nn. 57/2011, 2/2011, 212/2010, 155/2010, 74/2010, 186/2009, 304/2008, 358/2007, 229/2007 e 410/2006.