Sentenza 13/2012 (ECLI:IT:COST:2012:13)
Massima numero 36046
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente QUARANTA - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del
12/01/2012; Decisione del
12/01/2012
Deposito del 24/01/2012; Pubblicazione in G. U. 25/01/2012
Titolo
Referendum abrogativo - Elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica - Richiesta di abrogazione referendaria dell'intera legge che ha introdotto la vigente formula elettorale basata su un criterio proporzionale, corretto da soglie di sbarramento e premi di maggioranza - Omessa previsione della possibilità per il Presidente della Repubblica di reiterare, sino all'intervento delle Camere, il differimento dell'entrata in vigore dell'abrogazione di leggi costituzionalmente necessarie - Questione di legittimità costituzionale prospettata dal Comitato promotore - Manifesta infondatezza - Impossibilità di accogliere la relativa istanza di autorimessione.
Referendum abrogativo - Elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica - Richiesta di abrogazione referendaria dell'intera legge che ha introdotto la vigente formula elettorale basata su un criterio proporzionale, corretto da soglie di sbarramento e premi di maggioranza - Omessa previsione della possibilità per il Presidente della Repubblica di reiterare, sino all'intervento delle Camere, il differimento dell'entrata in vigore dell'abrogazione di leggi costituzionalmente necessarie - Questione di legittimità costituzionale prospettata dal Comitato promotore - Manifesta infondatezza - Impossibilità di accogliere la relativa istanza di autorimessione.
Testo
Non può accogliersi l'istanza di autorimessione - prospettata dal Comitato referendario - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, terzo comma, della legge n. 352 del 1970, nella parte in cui prevede che il Presidente della Repubblica possa ritardare una sola volta l'entrata in vigore dell'abrogazione in quanto l'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale che consenta la reiterazione del differimento potrebbe comportare, in caso di inerzia del legislatore e di ripetute reiterazioni, una grave incertezza che esporrebbe degli organi costituzionali a una paralisi del loro funzionamento.
Non può accogliersi l'istanza di autorimessione - prospettata dal Comitato referendario - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, terzo comma, della legge n. 352 del 1970, nella parte in cui prevede che il Presidente della Repubblica possa ritardare una sola volta l'entrata in vigore dell'abrogazione in quanto l'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale che consenta la reiterazione del differimento potrebbe comportare, in caso di inerzia del legislatore e di ripetute reiterazioni, una grave incertezza che esporrebbe degli organi costituzionali a una paralisi del loro funzionamento.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte