Referendum abrogativo - Elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica - Richiesta di abrogazione referendaria dell'intera legge che ha introdotto la vigente formula elettorale basata su un criterio proporzionale, corretto da soglie di sbarramento e premi di maggioranza - Quesito rivolto all'eliminazione di una disciplina costituzionalmente necessaria - Difetto di autoapplicatività della normativa di risulta - Esclusione della reviviscenza della precedente legislazione elettorale abrogata dalla legge oggetto della richiesta referendaria - Natura deliberativa del quesito incidente sulla sua chiarezza - Inammissibilità della richiesta.
E' inammissibile la richiesta di referendum elettorale che non dia luogo alla cosiddetta auto-applicatività della normativa di risulta, onde consentire in qualsiasi momento il rinnovo delle assemblee rappresentative: il quesito, proponendo l'abrogazione totale della legge n. 270 del 2005, non soddisfa questa condizione in quanto l'abrogazione referendaria non produce la reviviscenza degli atti legislativi modificati e abrogati dalla legge n. 270 del 2005. La tesi della reviviscenza di disposizioni a séguito di abrogazione referendaria non può infatti essere accolta, perché si fonda su una visione «stratificata» dell'ordine giuridico, in cui le norme di ciascuno strato, pur quando abrogate, sarebbero da considerarsi quiescenti e sempre pronte a ridiventare vigenti. Ove fosse seguìta tale tesi, l'abrogazione, non solo in questo caso, avrebbe come effetto il ritorno in vigore di disposizioni da tempo soppresse, con conseguenze imprevedibili per lo stesso legislatore e per le autorità chiamate a interpretare e applicare tali norme, con ricadute negative in termini di certezza del diritto; principio che è essenziale per il sistema delle fonti e che, in materia elettorale, è di importanza fondamentale per il funzionamento dello Stato democratico.
- In senso analogo v. la citata sentenza n. 422 del 1995.