Sentenza 197/2023 (ECLI:IT:COST:2023:197)
Massima numero 45843
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SCIARRA  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  10/10/2023;  Decisione del  10/10/2023
Deposito del 30/10/2023; Pubblicazione in G. U. 02/11/2023
Massime associate alla pronuncia:  45842  45844  45845


Titolo
Reati e pene - In genere - Principio della "personalità" della responsabilità penale - Effetti sulla commisurazione della pena - Necessaria individualizzazione. (Classif. 210001).

Testo

Il principio della “personalità” della responsabilità penale, sancito dal primo comma dell’art. 27 Cost., richiede che la pena applicata a ciascun autore di reato costituisca una risposta – oltre che non sproporzionata – il più possibile “individualizzata”, e dunque calibrata sulla situazione del singolo condannato. (Precedente: S. 222/2018 - mass. 40938).

In materia di commisurazione della pena, il divieto di irragionevoli equiparazioni di trattamento tra situazioni tra loro dissimili derivante dall’art. 3 Cost. deve essere letto alla luce del principio di “personalità” della responsabilità penale sancito dall’art. 27, primo comma, Cost., il quale esige che la pena costituisca una risposta il più possibile “individualizzata” rispetto alla situazione del singolo condannato. (Precedente: S. 26/1979 – mass. 13292).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27  co. 1

Altri parametri e norme interposte