Reati e pene - In genere - Principio della "personalità" della responsabilità penale - Effetti sulla commisurazione della pena - Necessaria individualizzazione. (Classif. 210001).
Il principio della “personalità” della responsabilità penale, sancito dal primo comma dell’art. 27 Cost., richiede che la pena applicata a ciascun autore di reato costituisca una risposta – oltre che non sproporzionata – il più possibile “individualizzata”, e dunque calibrata sulla situazione del singolo condannato. (Precedente: S. 222/2018 - mass. 40938).
In materia di commisurazione della pena, il divieto di irragionevoli equiparazioni di trattamento tra situazioni tra loro dissimili derivante dall’art. 3 Cost. deve essere letto alla luce del principio di “personalità” della responsabilità penale sancito dall’art. 27, primo comma, Cost., il quale esige che la pena costituisca una risposta il più possibile “individualizzata” rispetto alla situazione del singolo condannato. (Precedente: S. 26/1979 – mass. 13292).