Sentenza 13/2012 (ECLI:IT:COST:2012:13)
Massima numero 36048
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente QUARANTA  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  12/01/2012;  Decisione del  12/01/2012
Deposito del 24/01/2012; Pubblicazione in G. U. 25/01/2012
Massime associate alla pronuncia:  36043  36044  36045  36046  36047


Titolo
Referendum abrogativo - Elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica - Richiesta di abrogazione referendaria di disposizioni specificamente indicate della legge che ha introdotto la vigente formula elettorale basata su un criterio proporzionale, corretto da soglie di sbarramento e premi di maggioranza - Quesito avente ad oggetto solo gli enunciati che ordinano la sostituzione della precedente legislazione elettorale e non le disposizioni poste in luogo delle norme abrogate, con conseguente contraddittorietà, assenza di chiarezza e inidoneità a realizzare l'effetto perseguito dai promotori - Sussistenza delle medesime ragioni di inammissibilità del quesito relativo alla vigente disciplina elettorale nella sua interezza - Inammissibilità della richiesta.

Testo

E' inammissibile la richiesta di referendum elettorale che provochi una lacuna legislativa che dovrebbe essere colmata mediante il ricorso a una disciplina né compresente né co-vigente con quella oggetto del referendum in quanto l'abrogazione, a séguito dell'eventuale accoglimento della proposta referendaria, di una disposizione abrogativa è inidonea a rendere nuovamente operanti norme che, in virtù di quest'ultima, sono state già espunte dall'ordinamento. All'abrogazione referendaria non consegue infatti alcuna reviviscenza delle norme abrogate dalla legge oggetto di referendum: il fenomeno della reviviscenza di norme abrogate, dunque, non opera in via generale e automatica e può essere ammesso soltanto in ipotesi tipiche e molto limitate, quali l'annullamento di norma espressamente abrogatrice da parte del giudice costituzionale. Tale annullamento ha effetti diversi rispetto alla abrogazione - legislativa o referendaria - il cui campo è più ristretto, in confronto a quello della illegittimità costituzionale. E' altresì inammissibile la richiesta di referendum elettorale per contraddittorietà e per assenza di chiarezza, in quanto sono oggetto del quesito solo gli enunciati che ordinano la sostituzione, e non le disposizioni che sono poste in luogo delle norme abrogate. Un referendum comporta però, in caso di esito positivo, l'abrogazione di disposizioni, non di norme: l'eventuale abrogazione delle disposizioni che contengono gli «ordini di sostituzione» non implica anche l'abrogazione delle norme che sostituiscono o modificano quelle abrogate, mentre la volontà del legislatore si è espressa non solo con le prime ma anche - e principalmente - con le seconde (ossia i «sottotesti»). I «sottotesti», non espunti dall'ordinamento, in molti casi avrebbero essi stessi - per il proprio contenuto oggettivo, incompatibile con le norme precedenti - efficacia abrogativa, mentre, nei rimanenti casi, sarebbero di difficile interpretazione, potendo così produrre effetti inconciliabili con l'intento referendario.

- In senso analogo v. le citate sentenze nn. 28 e 24 del 2011, nn. 16 e 15 del 2008, n. 31 del 2000, n. 40 del 1997, n. 1 del 1956.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte