Ambiente - Norme della Regione Abruzzo - Riserva naturale di interesse provinciale "Pineta Dannunziana" - Rideterminazione dei confini con incremento dell'area interessata - Adozione da parte della Regione di modalità procedimentali che si discostano in pejus dai principi fondamentali tracciati dalla legislazione statale a garanzia dei diritti partecipativi riconosciuti alle comunità locali - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili di censura.
E' costituzionalmente illegittimo l'articolo 1 della legge della Regione Abruzzo 22 dicembre 2010, n. 60, recante «Modifica all'art. 2 della L.R. 18 maggio 2000, n. 96 - Istituzione della Riserva Naturale di interesse provinciale "Pineta Dannunziana" e Istituzione del Parco regionale della Pace nella frazione di Pietransieri», in quanto la disposizione censurata, nello stabilire ex abrupto la mera estensione territoriale di una già istituita riserva naturale provinciale, senza tener conto, anche in relazione al sensibile incremento dell'area interessata, della esigenza della partecipazione, per come prevista, delle comunità locali interessate, si pone in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., discostandosi in peius dai princìpi fondamentali tracciati dalla legislazione statale a garanzia dei diritti partecipativi che, in materia di aree protette, è riconosciuta alle comunità locali e, per esse, agli enti correlativi.
- Si veda in materia le citate sentenze n. 315 del 2010 e n. 282 del 2000.