Ambiente - Caccia - Norme della Regione Sardegna - Deroghe al divieto di prelievo venatorio - Adozione dei relativi provvedimenti da parte dell'assessore regionale della difesa dell'ambiente, sentito l'Istituto regionale per la fauna selvatica (IRFS) ovvero, se non ancora istituito, un comitato tecnico-scientifico ad hoc - Ricorso del Governo - Eccezione di inammissibilità del ricorso per oscurità del petitum - Reiezione.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione autonoma Sardegna 21 gennaio 2011, n. 5 (Disposizioni integrative della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 - Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna), impugnato in riferimento agli artt. 117, commi primo e secondo, lett. s), Cost. e 3, primo comma, dello statuto speciale di autonomia, è destituita di fondamento l'eccezione regionale di inammissibilità del ricorso per oscurità del petitum. Infatti, dall'esame del ricorso emerge con sufficiente chiarezza che il Presidente del Consiglio dei ministri ha inteso impugnare il suddetto art. 2 nella parte in cui non prevede, quale momento procedimentale strumentale all'adozione dei provvedimenti di competenza regionale in materia di deroghe al divieto di prelievo venatorio, l'acquisizione del parere reso dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica (ora ISPRA), contemplando, invece, in via alternativa fra di loro, l'acquisizione o del parere reso dall'Istituto regionale per la fauna selvatica (IRFS) ovvero, sino all'istituzione di questo, di quello reso da un Comitato ad hoc. Nella prospettazione impugnatoria formulata nel ricorso le due ultime previsioni appaiono accomunate sotto la medesima censura di incostituzionalità; non vi è, pertanto, impugnazione ancipite ma, semmai, cumulativa di ambedue le proposizioni normative.