Ambiente - Caccia - Norme della Regione Sardegna - Deroghe al divieto di prelievo venatorio - Adozione dei relativi provvedimenti da parte dell'assessore regionale della difesa dell'ambiente, sentito l'Istituto regionale per la fauna selvatica (IRFS) ovvero, se non ancora istituito, un comitato tecnico-scientifico ad hoc - Ricorso del Governo - Eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione di altra disposizione inscindibilmente legata con quella denunciata - Reiezione.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione autonoma Sardegna 21 gennaio 2011, n. 5 (Disposizioni integrative della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 - Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna), proposto in riferimento agli artt. 117, commi primo e secondo, lett. s), Cost. e 3, primo comma, dello statuto speciale di autonomia, è destituita di fondamento l'eccezione regionale di inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione di altra disposizione inscindibilmente legata a quella censurata. Infatti, stante anche il principio dispositivo che disciplina il sistema dell'impugnazione in via principale di fronte alla Corte costituzionale degli atti aventi forza di legge, non vi è motivo per ritenere che sia onere necessario del ricorrente, sotto comminatoria di inammissibilità del ricorso, procedere all'impugnazione non solo della disposizione che ritiene direttamente violativa degli evocati precetti costituzionali ma anche di quelle ad essa eventualmente correlate da un, più o meno stretto, vincolo funzionale. Ciò tanto più nel presente caso in cui, data la subordinazione logica che il comma 4 dell'art. 59-bis della legge regionale n. 23 del 1998 ha rispetto alla parte del comma 3 oggetto dell'incidente di costituzionalità (commi entrambi introdotti dall'art. 2 della legge regionale n. 5 del 2011), l'eventuale accoglimento del ricorso, con la conseguente dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione nella parte impugnata, privando di contenuti sostanziali anche il successivo comma 4 così da renderlo un vuoto simulacro, determinerebbe, nei fatti, la definitiva inefficacia anche di quest'altra disposizione legislativa, ancorché non impugnata.