Ambiente - Caccia - Norme della Regione Sardegna - Deroghe al divieto di prelievo venatorio - Adozione dei relativi provvedimenti da parte dell'assessore regionale della difesa dell'ambiente, sentito l'Istituto regionale per la fauna selvatica (IRFS) ovvero, se non ancora istituito, un comitato tecnico-scientifico ad hoc - Ricorso del Governo - Eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa considerazione delle competenze legislative della Regione quali derivanti dallo statuto di autonomia - Reiezione.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione autonoma Sardegna 21 gennaio 2011, n. 5 (Disposizioni integrative della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 - Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna), impugnato in riferimento agli artt. 117, commi primo e secondo, lett. s), Cost. e 3, primo comma, dello statuto speciale di autonomia, è destituita di fondamento l'eccezione regionale di inammissibilità del ricorso per omessa considerazione delle competenze legislative della Regione quali derivanti dallo statuto. Invero, l'opponibilità anche alle Regioni a statuto speciale dei vincoli stabiliti dall'art. 117, commi primo e secondo, Cost. rende non necessario l'esame della censura anche in base alle regole di competenza legislativa dettate dagli statuti di autonomia regionale.