Ambiente - Caccia - Norme della Regione Sardegna - Deroghe al divieto di prelievo venatorio - Adozione dei relativi provvedimenti da parte dell'assessore regionale della difesa dell'ambiente, sentito l'Istituto regionale per la fauna selvatica (IRFS) ovvero, se non ancora istituito, un comitato tecnico-scientifico ad hoc - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione autonoma Sardegna 21 gennaio 2011, n. 5, impugnato, in riferimento agli artt. 117, commi primo e secondo, lett. s), Cost. e 3, primo comma, dello statuto speciale di autonomia, nella parte in cui - in sede di disciplina dell'esercizio del potere di consentire deroghe al regime di divieto del prelievo venatorio, nei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria e statale - prevede che l'assessore regionale della difesa dell'ambiente adotti i relativi provvedimenti, non avendo sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (ora ISPRA), ma sentito l'Istituto regionale per la fauna selvatica (IRFS) ovvero, sino all'istituzione di questo, un Comitato tecnico-scientifico ad hoc. Invero, l'art. 19-bis della legge n. 157 del 1992, disposizione espressiva dei principi comunitari e statali asseritamente violati, consente che le deroghe al divieto di prelievo venatorio siano concesse sentito l'INFS (attualmente sostituito dall'ISPRA) o gli istituti riconosciuti a livello regionale. È di tutta evidenza, dunque, che lo stesso legislatore statale abbia previsto, in occasione della concessione delle citate deroghe, la possibilità, per l'organo regionale di amministrazione attiva, di giovarsi, in alternativa, sia del parere reso dall'ISPRA che di quello reso da omologhi organismi riconosciuti in ambito regionale. La scelta del legislatore sardo di ritenere sufficiente il solo parere rilasciato dall'Istituto riconosciuto a livello regionale deve essere, pertanto, considerata una legittima opzione, consentita da una piana esegesi della suddetta norma statale. La legittimità dell'opzione esercitata dal legislatore della Sardegna vale anche per quanto riguarda la possibilità, nelle more dell'istituzione dell'IRFS, di avvalersi del parere reso dal Comitato tecnico-scientifico ad hoc, poiché si deve ritenere che, data la sua previsione a livello di legislazione primaria, anche questo sia un organismo riconosciuto a livello regionale.