Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Commercio - Norme della Regione Sardegna - Disciplina del commercio su aree pubbliche - Cessione dell'attività commerciale per atto tra vivi - Subordinazione al decorso di un triennio dalla data del rilascio del titolo abilitativo - Ricorso del Governo - Dedotto difetto di motivazione delle censure prospettate, nonché mancata considerazione della sfera di competenza legislativa espressamente riconosciuta alla Regione Sardegna dallo statuto speciale - Reiezione.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione autonoma Sardegna 7 febbraio 2011, n. 6 (recante, tra le altre, norme sul trasferimento dell'attività commerciale su aree pubbliche), impugnato in riferimento agli artt. 41, 117, commi primo e secondo, lett. e), Cost. e 3 dello statuto speciale di autonomia, deve essere respinta l'eccezione regionale di inammissibilità delle censure per difetto di adeguata motivazione e per omessa considerazione della sfera di competenza legislativa espressamente attribuita alla Regione dallo statuto. Infatti, il ricorrente riconosce che il commercio è materia di competenza regionale e fa riferimento alle materie riservate dallo statuto alla potestà legislativa della Regione, deducendo, tra l'altro, la violazione dell'art. 3. Le censure così prospettate non sono generiche o non sufficientemente motivate, mentre le violazioni lamentate e i parametri invocati sono chiaramente individuati.
Sul rilievo che assume, ai fini del giudizio di ammissibilità dei ricorsi proposti nei confronti di una Regione ad autonomia speciale, il riferimento alle competenze stabilite dallo statuto, v., da ultimo, la citata sentenza n. 90/2011.
Sulla necessità di specificare, con riguardo all'art. 117 Cost., «quale tra le diverse sfere di competenza statale sarebbe stata in concreto invasa», v. la citata sentenza n. 258/2004.
In relazione all'esigenza che le violazioni lamentate e i parametri invocati siano chiaramente individuati, v., ex plurimis, la citata sentenza n. 68/2011