Sentenza 18/2012 (ECLI:IT:COST:2012:18)
Massima numero 36057
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  23/01/2012;  Decisione del  23/01/2012
Deposito del 07/02/2012; Pubblicazione in G. U. 08/02/2012
Massime associate alla pronuncia:  36056


Titolo
Commercio - Norme della Regione Sardegna - Disciplina del commercio su aree pubbliche - Cessione dell'attività commerciale per atto tra vivi - Subordinazione al decorso di un triennio dalla data del rilascio del titolo abilitativo - Restrizione lesiva della concorrenza, in carenza di ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o di tutela dell'ambiente, che sole, secondo il diritto comunitario, possono giustificare una deroga al principio della libera circolazione dei servizi - Restrizione al libero esplicarsi dell'attività imprenditoriale lesiva della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento degli ulteriori profili di censura.

Testo

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., l'art. 15-bis, comma 4, della legge della Regione autonoma Sardegna 18 maggio 2006, n. 5, introdotto dall'art. 3 della legge regionale n. 6 del 2011, nella parte in cui prevede che la cessione dell'attività commerciale su suolo pubblico non può essere effettuata, ad eccezione dei casi di cui al comma 5, prima che siano decorsi tre anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività stessa. Tale norma, imponendo una limitazione temporale alla cessione di attività commerciali, restringe la possibilità di accesso di nuovi operatori. Questa conclusione non può essere modificata dalla circostanza che la restrizione riguardi il commercio su aree pubbliche, poiché l'esercizio dell'attività è, in ogni caso, consentito solo in base a un titolo abilitativo, il cui rilascio dipende dalla disponibilità di aree specificamente adibite. Né può essere addotta, a fondamento della norma de qua, alcuna delle ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o di tutela dell'ambiente che, secondo la direttiva CE n. 123 del 2006 recepita dal d.lgs. n. 59 del 2010, giustificano e possono rendere necessaria una deroga al principio della libera circolazione dei servizi. Il suddetto art. 15-bis, comma 4, persegue, invero, fini di utilità sociale (quali la garanzia della serietà dell'esercizio del commercio, la qualità dei servizi resi, la produttività della rete distributiva e la solidità dell'intera filiera produttiva) che non rientrano tra le ragioni di pubblico interesse prese in considerazione dalla citata direttiva comunitaria. Infine, neanche l'attinenza della norma impugnata alla materia del commercio, riservata alla potestà legislativa residuale delle Regioni, è di per sé sufficiente ad escludere eventuali profili di illegittimità costituzionale. Infatti, subordinare la cessione di attività commerciali su aree pubbliche al decorso di un triennio dalla data del rilascio del titolo abilitativo, si traduce in un ostacolo all'accesso a quelle attività e comporta un condizionamento, una restrizione del libero esplicarsi dell'attività imprenditoriale. (Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura)

Nel senso che «è illegittima una disciplina che, se pure in astratto riconducibile alla materia commercio di competenza legislativa delle Regioni, produca, in concreto, effetti che ostacolino la concorrenza, introducendo nuovi o ulteriori limiti o barriere all'accesso al mercato e alla libera esplicazione della capacità imprenditoriale», v. la citata sentenza n. 150/2011.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Sardegna  18/05/2006  n. 5  art. 15  co. 4

legge della Regione autonoma Sardegna  07/02/2011  n. 6  art. 3  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

direttiva CE  12/12/2006  n. 123  art. 16  

decreto legislativo  26/03/2010  n. 59  art.