Reati e pene - Concorso di circostanze - Bilanciamento - Deroghe - Espressione della discrezionalità del legislatore - Limiti - Necessario rispetto dei principi costituzionali, in particolare del principio di proporzionalità della pena. (Classif. 210012).
Non può ritenersi precluso al legislatore, nell’esercizio della propria discrezionalità, introdurre deroghe al regime del bilanciamento delle circostanze di cui all’art. 69 cod. pen., sempre che non risultino in contrasto con i principi costituzionali. (Precedenti: S. 143/2021 - mass. 44024; S. 205/2017 - mass. 39668).
Il principio di proporzionalità delle pene è violato laddove il divieto legislativo di bilanciamento tra circostanze impedisca al giudice di attribuire adeguato rilievo, sul piano della commisurazione della sanzione, a circostanze attenuanti espressive, oltre che di una minore offensività, di una minore colpevolezza dell’autore, che è componente essenziale per la determinazione del disvalore complessivo del fatto di reato. (Precedenti: S. 73/2020 - mass. 43274; S. 55/2021- mass. 43738).