Caccia - Norme della Regione Abruzzo - Disposizioni concernenti la stagione venatoria 2010-2011 - Ricorso del Governo - Eccezione della Regione resistente - Asserita carenza di interesse a coltivare il ricorso per avvenuta applicazione delle disposizioni nella stagione venatoria conclusa - Insussistenza dei presupposti per la cessazione della materia del contendere - Reiezione dell'eccezione.
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, commi 2 e 3, e 5, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 10 agosto 2010, n. 39 (Norme per la definizione del calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2010/2011), in relazione all'art. 117, primo e secondo comma, lettera s), Cost., non è fondata l'eccezione, sollevata dalla Regione Abruzzo, di sopravvenuta carenza di interesse del Presidente del Consiglio dei ministri a coltivare il ricorso, per aver avuto applicazione, le norme impugnate, nel corso della stagione venatoria 2010-2011, che si è oramai conclusa: la cessazione della materia del contendere nei ricorsi in via principale può conseguire alla mancata produzione di effetti delle disposizioni impugnate, e non certo al caso opposto, in cui esse hanno invece trovato applicazione, consolidando in tal modo la lesione denunciata.
- Per una applicazione del tutto analoga, vedi sent. n. 405 del 2008.