Sentenza 20/2012 (ECLI:IT:COST:2012:20)
Massima numero 36060
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del  25/01/2012;  Decisione del  25/01/2012
Deposito del 09/02/2012; Pubblicazione in G. U. 15/02/2012
Massime associate alla pronuncia:  36059  36061  36062  36063  36064


Titolo
Caccia - Norme della Regione Abruzzo - Stagione venatoria 2010-2011 - Attività venatoria nelle zone di protezione speciale - Prescrizione del calendario, disciplina delle attività vietate e dell'esercizio della caccia alla fauna migratoria - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con la normativa dell'Unione europea - Difetto di motivazione ed omessa indicazione della normativa europea violata - Inammissibilità delle questioni.

Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, commi 2 e 3, e 5, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 10 agosto 2010, n. 39 (Norme per la definizione del calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2010/2011), le questioni poste con riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., sono inammissibili, posto che il ricorrente Presidente del Consiglio dei ministri non le ha corredate di motivazione, né ha indicato la normativa dell'Unione che sarebbe stata violata dal legislatore regionale.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo  10/08/2010  n. 39  art. 3  co. 2

legge della Regione Abruzzo  10/08/2010  n. 39  art. 3  co. 3

legge della Regione Abruzzo  10/08/2010  n. 39  art. 5  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte