Sentenza 20/2012 (ECLI:IT:COST:2012:20)
Massima numero 36061
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del  25/01/2012;  Decisione del  25/01/2012
Deposito del 09/02/2012; Pubblicazione in G. U. 15/02/2012
Massime associate alla pronuncia:  36059  36060  36062  36063  36064


Titolo
Caccia - Norme della Regione Abruzzo - Stagione venatoria 2010-2011 - Approvazione in via legislativa del calendario venatorio, con indicazione delle date e degli orari entro cui la caccia è consentita, nonché delle specie cacciabili con il relativo arco temporale di caccia - Regolamentazione dell'attività venatoria, ad opera delle Regioni, riservata dal legislatore statale alla forma dell'atto amministrativo anziché a quella della legge - Violazione di disciplina desumibile dalla legislazione statale espressione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Illegittimità costituzionale - Assorbimento della censura relativa all'acquisizione del parere di un ente regionale, anziché dell'ISPRA.

Testo

Sono illegittimi gli artt. agli artt. 1 e 2 della legge della Regione Abruzzo 10 agosto 2010, n. 39 (Norme per la definizione del calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2010/2011), che approvano in via legislativa il calendario venatorio per la stagione 2010-2011, indicando sia le date e gli orari entro cui la caccia è consentita (art. 1), sia le specie cacciabili, con riferimento, per ciascuna di esse, al peculiare arco temporale aperto all'attività venatoria (art. 2), per avere tali previsioni assunto veste legislativa, anziché regolamentare: pur se l'art. 18, comma 4, della legge n. 157 del 1992 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), consente espressamente l'intervento regionale allo scopo di modulare l'impatto delle previsioni generali recate dalla normativa statale, in tema di calendario venatorio e specie cacciabili, sulle specifiche condizioni dell'habitat locale, tuttavia esige che il calendario venatorio sia approvato con regolamento, in virtù di una scelta che attiene alle modalità di protezione della fauna e dunque alla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Assorbimento della censura concernente la mancanza del parere dell'ISPRA.

- Sulla legittimità del divieto statale all'esercizio della funzione amministrativa regionale in via legislativa, vedi sent. n. 44 del 2010, n. 271 e n. 250 del 2008; ord. n. 405 del 2008.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo  10/08/2010  n. 39  art. 1  co. 

legge della Regione Abruzzo  10/08/2010  n. 39  art. 2  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

legge  11/02/1992  n. 157  art. 18    co. 2  

legge  11/02/1992  n. 157  art. 18    co. 4