Sentenza 20/2012 (ECLI:IT:COST:2012:20)
Massima numero 36062
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del
25/01/2012; Decisione del
25/01/2012
Deposito del 09/02/2012; Pubblicazione in G. U. 15/02/2012
Titolo
Caccia - Norme della Regione Abruzzo - Caccia alla fauna migratoria - Introduzione del parere di un ente regionale, ovvero dell'Osservatorio faunistico regionale, in luogo di quello dell'ISPRA - Ricorso del Governo - Dedotto contrasto con la normativa nazionale - Inapplicabilità della norma censurata per mancata istituzione dell'Osservatorio nel periodo di efficacia della norma medesima - Carenza di interesse all'esame della censura - Cessazione della materia del contendere.
Caccia - Norme della Regione Abruzzo - Caccia alla fauna migratoria - Introduzione del parere di un ente regionale, ovvero dell'Osservatorio faunistico regionale, in luogo di quello dell'ISPRA - Ricorso del Governo - Dedotto contrasto con la normativa nazionale - Inapplicabilità della norma censurata per mancata istituzione dell'Osservatorio nel periodo di efficacia della norma medesima - Carenza di interesse all'esame della censura - Cessazione della materia del contendere.
Testo
Deve essere dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere, relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, della Regione Abruzzo 10 agosto 2010, n. 39 (Norme per la definizione del calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2010/2011), censurato per avere introdotto, in tema di caccia alla fauna migratoria, il parere di un ente regionale, ovvero dell'Osservatorio faunistico regionale, in luogo di quello dell'ISPRA richiesto dalla normativa nazionale: è incontroverso che l'Osservatorio, la cui istituzione è prevista dall'art. 5 della legge della Regione Abruzzo 28 gennaio 2004, n. 10 (Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente), non è ancora entrato in attività, con l'effetto che la norma impugnata non ha potuto trovare applicazione, né potrà averne in futuro, giacché essa ha un'efficacia limitata alla stagione venatoria ormai conclusa.
Deve essere dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere, relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, della Regione Abruzzo 10 agosto 2010, n. 39 (Norme per la definizione del calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2010/2011), censurato per avere introdotto, in tema di caccia alla fauna migratoria, il parere di un ente regionale, ovvero dell'Osservatorio faunistico regionale, in luogo di quello dell'ISPRA richiesto dalla normativa nazionale: è incontroverso che l'Osservatorio, la cui istituzione è prevista dall'art. 5 della legge della Regione Abruzzo 28 gennaio 2004, n. 10 (Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente), non è ancora entrato in attività, con l'effetto che la norma impugnata non ha potuto trovare applicazione, né potrà averne in futuro, giacché essa ha un'efficacia limitata alla stagione venatoria ormai conclusa.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Abruzzo
10/08/2010
n. 39
art. 5
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
legge 11/02/1992
n.
art. 18
co. 2
legge 11/02/1992
n.
art. 18
co. 6