Sentenza 20/2012 (ECLI:IT:COST:2012:20)
Massima numero 36063
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del
25/01/2012; Decisione del
25/01/2012
Deposito del 09/02/2012; Pubblicazione in G. U. 15/02/2012
Titolo
Caccia - Norme della Regione Abruzzo - Possibilità di impiegare il cane da caccia nelle zone di protezione speciale - Ricorso del Governo - Dedotto contrasto con la normativa nazionale, come integrata dall'art. 1, comma 2, della legge impugnata - Dichiarata incostituzionalità della disposizione integratrice - Conseguente carenza di interesse dello Stato a coltivare la censura - Cessazione della materia del contendere.
Caccia - Norme della Regione Abruzzo - Possibilità di impiegare il cane da caccia nelle zone di protezione speciale - Ricorso del Governo - Dedotto contrasto con la normativa nazionale, come integrata dall'art. 1, comma 2, della legge impugnata - Dichiarata incostituzionalità della disposizione integratrice - Conseguente carenza di interesse dello Stato a coltivare la censura - Cessazione della materia del contendere.
Testo
Deve essere dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, della Regione Abruzzo 10 agosto 2010, n. 39 (Norme per la definizione del calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2010/2011), che limitando a due giornate alla settimana la caccia nelle zone di protezione speciale, ciò avverrebbe, per effetto dell'integrazione con l'art. 1, comma 2, della medesima legge, «con l'ausilio del cane», in contrasto con la normativa statale (art. 5, comma 1, lettera a), del d.m. 17 ottobre 2007), ma la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 1, comma 2, comporta che il testo dell'art. 3, comma 2, impugnato, non è più suscettibile di essere integrato con la previsione concernente l'impiego del cane da caccia nelle zone di protezione speciale, determinando il venir meno l'interesse dello Stato a coltivare la censura.
Deve essere dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, della Regione Abruzzo 10 agosto 2010, n. 39 (Norme per la definizione del calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2010/2011), che limitando a due giornate alla settimana la caccia nelle zone di protezione speciale, ciò avverrebbe, per effetto dell'integrazione con l'art. 1, comma 2, della medesima legge, «con l'ausilio del cane», in contrasto con la normativa statale (art. 5, comma 1, lettera a), del d.m. 17 ottobre 2007), ma la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 1, comma 2, comporta che il testo dell'art. 3, comma 2, impugnato, non è più suscettibile di essere integrato con la previsione concernente l'impiego del cane da caccia nelle zone di protezione speciale, determinando il venir meno l'interesse dello Stato a coltivare la censura.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Abruzzo
10/08/2010
n. 39
art. 3
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
decreto ministeriale 17/10/2007
n.
art. 5
co. 1 lett. a)