Sentenza 20/2012 (ECLI:IT:COST:2012:20)
Massima numero 36064
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del  25/01/2012;  Decisione del  25/01/2012
Deposito del 09/02/2012; Pubblicazione in G. U. 15/02/2012
Massime associate alla pronuncia:  36059  36060  36061  36062  36063


Titolo
Caccia - Norme della Regione Abruzzo - Attività venatorie vietate all'interno delle zone di protezione speciale - Divieto di effettuare la preapertura dell'attività venatoria - Omessa previsione - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con la normativa nazionale che impone alle Regioni il recepimento del divieto con l'atto che adotta le misure di conservazione per le ZPS - Esclusione - Diretta efficacia della norma di divieto statale, che integra la previsione regionale che ne sia parzialmente priva - Non fondatezza della questione.

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, della Regione Abruzzo 10 agosto 2010, n. 39 (Norme per la definizione del calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2010/2011), nella parte in cui indica le attività venatorie vietate all'interno delle zone di protezione speciale, omettendo di menzionare il divieto di effettuare la «preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati», che l'art. 5, comma 1, lettera b), del d.m. 17 ottobre 2007 impone alle Regioni di recepire con l'atto che adotta le misure di conservazione per le ZPS, di cui all'art. 3, comma 1, del medesimo decreto ministeriale, poiché in attesa che le Regioni provvedano ad assumere l'atto previsto con riferimento alle zone di protezione speciale, è da ritenere che i divieti stabiliti dal d.m. 17 ottobre 2007 siano immediatamente efficaci, e vadano a integrare le previsioni regionali che ne siano parzialmente prive.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo  10/08/2010  n. 39  art. 3  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte