Sentenza 21/2012 (ECLI:IT:COST:2012:21)
Massima numero 36065
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del
25/01/2012; Decisione del
25/01/2012
Deposito del 09/02/2012; Pubblicazione in G. U. 15/02/2012
Titolo
Misure di prevenzione - Misure di prevenzione patrimoniali - Confisca dei beni di persona indiziata di appartenere ad associazione di stampo mafioso - Proponibilità della misura, in caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta, nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare - Invocazione di parametro non motivata sulla non manifesta infondatezza - Inammissibilità della questione.
Misure di prevenzione - Misure di prevenzione patrimoniali - Confisca dei beni di persona indiziata di appartenere ad associazione di stampo mafioso - Proponibilità della misura, in caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta, nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare - Invocazione di parametro non motivata sulla non manifesta infondatezza - Inammissibilità della questione.
Testo
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 24, primo comma, della Costituzione, dell'articolo 2-ter, undicesimo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere), aggiunto dall'art. 10, comma 1, lettera d), numero 4, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, come sostituito dalla legge di conversione 24 luglio 2008, n. 125, nella parte in cui prevede che «la confisca può essere proposta, in caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta, nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare, entro il termine di cinque anni dal decesso». Il dispositivo dell'ordinanza di rimessione fa riferimento alla violazione - oltre che dell'art. 24, secondo comma, e dell'art. 111 Cost. - dell'art. 24, primo comma, Cost.: ma quest'ultimo riferimento non è accompagnato da alcuna motivazione sulla non manifesta infondatezza della questione, con conseguente inammissibilità della stessa.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 24, primo comma, della Costituzione, dell'articolo 2-ter, undicesimo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere), aggiunto dall'art. 10, comma 1, lettera d), numero 4, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, come sostituito dalla legge di conversione 24 luglio 2008, n. 125, nella parte in cui prevede che «la confisca può essere proposta, in caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta, nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare, entro il termine di cinque anni dal decesso». Il dispositivo dell'ordinanza di rimessione fa riferimento alla violazione - oltre che dell'art. 24, secondo comma, e dell'art. 111 Cost. - dell'art. 24, primo comma, Cost.: ma quest'ultimo riferimento non è accompagnato da alcuna motivazione sulla non manifesta infondatezza della questione, con conseguente inammissibilità della stessa.
Atti oggetto del giudizio
legge
31/05/1965
n. 575
art. 2
co. 11
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 1
Altri parametri e norme interposte