Sentenza 21/2012 (ECLI:IT:COST:2012:21)
Massima numero 36066
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del
25/01/2012; Decisione del
25/01/2012
Deposito del 09/02/2012; Pubblicazione in G. U. 15/02/2012
Titolo
Misure di prevenzione - Misure di prevenzione patrimoniali - Confisca dei beni di persona indiziata di appartenere ad associazione di stampo mafioso - Proponibilità della misura, in caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta, nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare - Asserita lesione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio in danno del soggetto deceduto - Erroneità nella individuazione del soggetto titolare della posizione processuale - Non fondatezza della questione.
Misure di prevenzione - Misure di prevenzione patrimoniali - Confisca dei beni di persona indiziata di appartenere ad associazione di stampo mafioso - Proponibilità della misura, in caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta, nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare - Asserita lesione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio in danno del soggetto deceduto - Erroneità nella individuazione del soggetto titolare della posizione processuale - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione agli articoli 24, secondo comma, e 111 della Costituzione, dell'articolo 2-ter, undicesimo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere), nella parte in cui prevede che «la confisca può essere proposta, in caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta, nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare, entro il termine di cinque anni dal decesso». L'ordinanza di rimessione deduce la violazione delle garanzie processuali, facendo riferimento al soggetto nei confronti del quale la confisca avrebbe dovuto essere disposta, ossia al soggetto deceduto: ma è sufficiente osservare che, nel procedimento delineato dalla disposizione censurata, parti sono i «successori a titolo universale o particolare» del «soggetto nei confronti del quale [la confisca] potrebbe essere disposta» e non quest'ultimo e che, dunque, sono del tutto prive di fondamento le argomentazioni volte a riferire le ipotizzate violazioni del diritto di difesa e del principio del contraddittorio al soggetto deceduto e non ai suoi successori; senza dire dell'erroneità dell'attribuzione ad una persona defunta della titolarità di una posizione processuale propria.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione agli articoli 24, secondo comma, e 111 della Costituzione, dell'articolo 2-ter, undicesimo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere), nella parte in cui prevede che «la confisca può essere proposta, in caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta, nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare, entro il termine di cinque anni dal decesso». L'ordinanza di rimessione deduce la violazione delle garanzie processuali, facendo riferimento al soggetto nei confronti del quale la confisca avrebbe dovuto essere disposta, ossia al soggetto deceduto: ma è sufficiente osservare che, nel procedimento delineato dalla disposizione censurata, parti sono i «successori a titolo universale o particolare» del «soggetto nei confronti del quale [la confisca] potrebbe essere disposta» e non quest'ultimo e che, dunque, sono del tutto prive di fondamento le argomentazioni volte a riferire le ipotizzate violazioni del diritto di difesa e del principio del contraddittorio al soggetto deceduto e non ai suoi successori; senza dire dell'erroneità dell'attribuzione ad una persona defunta della titolarità di una posizione processuale propria.
Atti oggetto del giudizio
legge
31/05/1965
n. 575
art. 2
co. 11
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte