Sentenza 21/2012 (ECLI:IT:COST:2012:21)
Massima numero 36067
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA  - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del  25/01/2012;  Decisione del  25/01/2012
Deposito del 09/02/2012; Pubblicazione in G. U. 15/02/2012
Massime associate alla pronuncia:  36065  36066


Titolo
Misure di prevenzione - Misure di prevenzione patrimoniali - Confisca dei beni di persona indiziata di appartenere ad associazione di stampo mafioso - Proponibilità della misura, in caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta, nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare - Denunciata configurazione normativa che prescinde dalla posizione del de cuius pericoloso - Asserita lesione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio in danno di soggetti diversi da quello nei confronti del quale la confisca potrebbe essere disposta - Erroneità della sovrapposizione dei connotati del processo penale a quelli del procedimento finalizzato all'applicazione di misura di prevenzione patrimoniale - Non fondatezza della questione.

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione agli articoli 24, secondo comma, e 111 della Costituzione, dell'articolo 2-ter, undicesimo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere), nella parte in cui prevede che «la confisca può essere proposta, in caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta, nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare, entro il termine di cinque anni dal decesso». La censura mossa consiste in un asserito vulnus al diritto di difesa e al principio del contraddittorio che il rimettente ritiene inevitabilmente collegato alla configurazione normativa del procedimento in esame, effettuata dal legislatore «prescindendo dalla posizione del de cuius pericoloso». Deve tuttavia rilevarsi, al riguardo, che al successore sono assicurati, nel procedimento in questione, i mezzi probatori e i rimedi impugnatori previsti per il de cuius, sicché ciò che può mutare è solo il rapporto di conoscenza che lega il successore stesso ai fatti oggetto del giudizio e in particolare, nella specie, a quelli integranti i presupposti della confisca: circostanza, questa, che tuttavia non incide sulla possibilità di procedere nei confronti dei successori, prevista dalla disposizione censurata. D'altra parte, l'individuazione, operata dal rimettente, della «presenza fisica dell'interessato» quale «momento fondamentale del rapporto processuale, che condiziona la correttezza globale del giudizio», non è giustificata con riferimento a un procedimento finalizzato all'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca e discende piuttosto dall'impropria sovrapposizione dei connotati del procedimento penale a quelli del procedimento per l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale. Tale sovrapposizione, da cui è viziato l'argomentare del rimettente, per un verso, comporta la svalutazione della specificità della sede processuale nella quale l'accertamento di determinati fatti si svolge e dei correlati possibili esiti e, per altro verso, si traduce nello svilimento delle peculiarità del procedimento di prevenzione e, segnatamente, del procedimento per l'applicazione della confisca

Atti oggetto del giudizio

legge  31/05/1965  n. 575  art. 2  co. 11

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 2

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte