Sentenza 197/2023 (ECLI:IT:COST:2023:197)
Massima numero 45845
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SCIARRA  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  10/10/2023;  Decisione del  10/10/2023
Deposito del 30/10/2023; Pubblicazione in G. U. 02/11/2023
Massime associate alla pronuncia:  45842  45843  45844


Titolo
Reati e pene - Concorso di circostanze - Reato di omicidio - Circostanza attenuante della provocazione (art. 62, primo comma, n. 2, cod. pen.) e circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis cod. pen.) - Divieto di prevalenza sulla circostanza aggravante dell'avere commesso il fatto in contesti familiari o nell'ambito di relazioni affettive (nei casi di specie: a danno di coniuge e di genitore) - Violazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza, proporzionalità e individualizzazione della pena - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 210012).

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost., l’art. 577, terzo comma, cod. pen., nella parte in cui vieta al giudice di ritenere prevalenti le circostanze attenuanti generiche e quella della provocazione (artt. 62, primo comma, n. 2, e 62-bis cod. pen.). Le attenuanti indicate svolgono un ruolo essenziale per assicurare che la pena per l’omicidio volontario (compresa nella forma base in un compasso edittale particolarmente angusto che va dai ventuno ai ventiquattro anni di reclusione) possa essere ridotta rispetto al minimo in casi caratterizzati da una minore offensività del fatto o minore colpevolezza dell’autore, ovvero dalla presenza di ragioni significative che comunque rivelano un minor bisogno di pena. Imponendo al giudice, in assenza di altre attenuanti, di applicare una pena non inferiore a ventuno anni per tutti i fatti di omicidio commessi in contesti familiari e affettivi, indipendentemente dal grado di colpevolezza e di pericolosità degli autori, la disposizione censurata dalla Corte d’assise di Cagliari e dalla Corte d’assise d’appello di Torino, sez. prima – pur sostenuta dalla legittima finalità di rafforzare la tutela delle vittime di violenza domestica e di genere perseguita con il “Codice Rosso” (legge n. 69 del 2019) – determina una risposta sanzionatoria manifestamente sproporzionata e incoerente rispetto al suo stesso scopo in casi, come quelli oggetto dei giudizi a quibus, del tutto eterogenei rispetto alle situazioni avute di mira dal legislatore e in cui è proprio la persona vulnerabile, vittima di reiterati comportamenti aggressivi all’interno del proprio contesto familiare, a compiere l’atto omicida, sospinta dall’esasperazione per una situazione percepita come non più tollerabile. In queste ipotesi, caratterizzate da significativi elementi che diminuiscono la colpevolezza degli imputati, al giudice è infatti impedito di adeguare la sanzione al ridotto disvalore soggettivo del fatto e agli imputati di beneficiare di una sensibile attenuazione di pena rispetto al minimo edittale. È inoltre violato il principio di uguaglianza anche sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento rispetto alla generalità degli omicidi volontari, ai quali il divieto in esame non è applicabile, senza che sussista alcuna ragione plausibile per considerare sempre e necessariamente più grave un fatto riconducibile alla tipologia di omicidi “familiari”. Per effetto della dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale si riespandono i poteri discrezionali di cui dispongono le corti d’assise in forza della previsione generale dell’art. 69 cod. pen. (Precedenti: S. 141/2023 - mass. 45820; S. 188/2023 - mass. 45839, 45840, 45841; S. 207/2022 - mass. 45068; O. 214/2021 - mass. 44330; S. 260/2020 - mass. 43108, 43109; S. 186/2020 - mass. 43203; S. 102/2020 - mass. 43101; S. 20/2019 - mass. 42499; S. 166/2018 - mass. 40102; S. 184/2013; S. 68/2012 - mass. 36174; S. 183/2011 - mass. 35683).



Atti oggetto del giudizio

codice penale    n.   art. 577  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27  co. 1

Costituzione  art. 27  co. 3

Altri parametri e norme interposte