Sentenza 22/2012 (ECLI:IT:COST:2012:22)
Massima numero 36068
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del
13/02/2012; Decisione del
13/02/2012
Deposito del 16/02/2012; Pubblicazione in G. U. 22/02/2012
Titolo
Calamità pubbliche e protezione civile - Disciplina generale del riparto tra Stato e Regioni delle funzioni e degli oneri in caso di eventi calamitosi - Impugnazione di una intera disposizione di legge statale - Ricorsi delle Regioni Liguria e Basilicata - Censure rivolte su una sola parte della disposizione - Conseguente delimitazione dell'oggetto dell'impugnativa.
Calamità pubbliche e protezione civile - Disciplina generale del riparto tra Stato e Regioni delle funzioni e degli oneri in caso di eventi calamitosi - Impugnazione di una intera disposizione di legge statale - Ricorsi delle Regioni Liguria e Basilicata - Censure rivolte su una sola parte della disposizione - Conseguente delimitazione dell'oggetto dell'impugnativa.
Testo
Nonostante la generica formulazione dei ricorsi proposti in via principale dalle Regioni Liguria e Basilicata avverso l'articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2011, n. 10, nella parte in cui introduce i commi 5-quater e 5-quinquies, primo periodo, nell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, deve ritenersi che detti ricorsi appuntano, nella sostanza, le proprie censure sul solo primo periodo del comma 5-quinquies, per cui deve ritenersi che esso costituisca l'oggetto dell'impugnativa regionale.
Nonostante la generica formulazione dei ricorsi proposti in via principale dalle Regioni Liguria e Basilicata avverso l'articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2011, n. 10, nella parte in cui introduce i commi 5-quater e 5-quinquies, primo periodo, nell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, deve ritenersi che detti ricorsi appuntano, nella sostanza, le proprie censure sul solo primo periodo del comma 5-quinquies, per cui deve ritenersi che esso costituisca l'oggetto dell'impugnativa regionale.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
29/12/2010
n. 225
art. 2
co. 2
legge
26/02/2011
n. 10
art.
co.
legge
24/02/1992
n. 225
art. 5
co. 5
legge
24/02/1992
n. 225
art. 5
co. 5
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 1
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 23
Costituzione
art. 77
co. 2
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
co. 1
Costituzione
art. 119
co. 4
Costituzione
art. 119
co. 5
Costituzione
art. 121
Costituzione
art. 123
Altri parametri e norme interposte