Sentenza 22/2012 (ECLI:IT:COST:2012:22)
Massima numero 36068
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  13/02/2012;  Decisione del  13/02/2012
Deposito del 16/02/2012; Pubblicazione in G. U. 22/02/2012
Massime associate alla pronuncia:  36069  36070  36071  36072


Titolo
Calamità pubbliche e protezione civile - Disciplina generale del riparto tra Stato e Regioni delle funzioni e degli oneri in caso di eventi calamitosi - Impugnazione di una intera disposizione di legge statale - Ricorsi delle Regioni Liguria e Basilicata - Censure rivolte su una sola parte della disposizione - Conseguente delimitazione dell'oggetto dell'impugnativa.

Testo
Nonostante la generica formulazione dei ricorsi proposti in via principale dalle Regioni Liguria e Basilicata avverso l'articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2011, n. 10, nella parte in cui introduce i commi 5-quater e 5-quinquies, primo periodo, nell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, deve ritenersi che detti ricorsi appuntano, nella sostanza, le proprie censure sul solo primo periodo del comma 5-quinquies, per cui deve ritenersi che esso costituisca l'oggetto dell'impugnativa regionale.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  29/12/2010  n. 225  art. 2  co. 2

legge  26/02/2011  n. 10  art.   co. 

legge  24/02/1992  n. 225  art. 5  co. 5

legge  24/02/1992  n. 225  art. 5  co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 1

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 23

Costituzione  art. 77  co. 2

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119  co. 1

Costituzione  art. 119  co. 4

Costituzione  art. 119  co. 5

Costituzione  art. 121

Costituzione  art. 123

Altri parametri e norme interposte