Sentenza 22/2012 (ECLI:IT:COST:2012:22)
Massima numero 36069
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  13/02/2012;  Decisione del  13/02/2012
Deposito del 16/02/2012; Pubblicazione in G. U. 22/02/2012
Massime associate alla pronuncia:  36068  36070  36071  36072


Titolo
Calamità pubbliche e protezione civile - Disciplina generale del riparto tra Stato e Regioni delle funzioni e degli oneri in caso di eventi calamitosi - Questione prospettata in relazione a parametro diverso da quelli, contenuti nel Titolo V, riguardanti il riparto delle competenze tra Stato e Regioni - Ricorso della Regione Liguria - Dedotto utilizzo improprio della decretazione d'urgenza ridondante sulle attribuzioni costituzionali della Regione - Violazione potenzialmente idonea a ledere le attribuzioni costituzionali della Regione - Ammissibilità della questione.

Testo

In relazione al ricorso regionale proposto in via principale nei confronti dell'art. 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2011, n. 10, nella parte in cui introduce comma 5-quinquies, primo periodo, nell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 deve ritenersi ammissibile la questione sollevata in relazione all'art. 77, secondo comma, Cost., dato che la violazione denunciata risulta potenzialmente idonea a determinare una lesione delle attribuzioni costituzionali delle Regioni, in quanto le norme impugnate incidono su un ambito materiale di competenza legislativa concorrente («protezione civile»), attraverso il ricorso al decreto-legge, con cui lo Stato avrebbe vincolato le Regioni utilizzando uno strumento improprio, ammesso dalla Costituzione per esigenze del tutto diverse; inoltre, l'approvazione di una nuova disciplina "a regime", attraverso la corsia accelerata della legge di conversione, pregiudicherebbe la possibilità per le Regioni di rappresentare le proprie esigenze nel procedimento legislativo.

- Sulla ammissibilità di questioni di legittimità costituzionale prospettate da una Regione, nell'ambito di un giudizio in via principale, in riferimento a parametri diversi da quelli, contenuti nel Titolo V della Parte seconda della Costituzione, riguardanti il riparto delle competenze tra lo Stato e le Regioni, quando sia possibile rilevare la ridondanza delle asserite violazioni su tale riparto e la ricorrente abbia indicato le specifiche competenze ritenute lese e le ragioni della lamentata lesione, v. citate sentenze n. 128 del 2011, n. 326 del 2010, n. 116 del 2006, n. 280 del 2004. - In senso analogo, v. citate sentenze n. 6 del 2004 e n. 303 del 2003.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  29/12/2010  n. 225  art. 2  co. 2

legge  26/02/2011  n. 10  art.   co. 

legge  24/02/1992  n. 225  art. 5  co. 5

legge  24/02/1992  n. 225  art. 5  co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 77  co. 2

Altri parametri e norme interposte