Sentenza 22/2012 (ECLI:IT:COST:2012:22)
Massima numero 36071
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  13/02/2012;  Decisione del  13/02/2012
Deposito del 16/02/2012; Pubblicazione in G. U. 22/02/2012
Massime associate alla pronuncia:  36068  36069  36070  36072


Titolo
Calamità pubbliche e protezione civile - Disciplina generale del riparto tra Stato e Regioni delle funzioni e degli oneri in caso di eventi calamitosi - Accesso al Fondo nazionale della protezione civile subordinato alla deliberazione di aumenti fiscali da parte della Regione colpita - Lesione dell'autonomia di entrata regionale con riguardo all'obbligo di introdurre aumenti fiscali - Lesione dell'autonomia di spesa regionale con riguardo all'obbligo di utilizzare risorse regionali per l'esercizio di compiti istituzionali propri di organismi statali - Violazione del principio del necessario legame tra le entrate delle Regioni e le funzioni delle stesse - Violazione del dovere di solidarietà sotto il profilo del maggior aggravio delle Regioni colpite - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo, in relazione all'art. 119, comma primo, Cost., l'art. 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2011, n. 10, nella parte in cui introduce i commi 5-quater e 5-quinquies, primo periodo, nell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in quanto le norme impugnate, imponendo alle Regioni di deliberare gli aumenti fiscali in esse indicati per poter accedere al Fondo nazionale della protezione civile, in presenza di un persistente accentramento statale del servizio, ledono l'autonomia di entrata delle stesse. Parimenti, le suddette norme ledono l'autonomia di spesa, poiché obbligano le Regioni ad utilizzare le proprie entrate a favore di organismi statali (Servizio nazionale di protezione civile), per l'esercizio di compiti istituzionali di questi ultimi, corrispondenti a loro specifiche competenze fissate nella legislazione vigente. Risulta violato altresì il quarto comma dell'art. 119 Cost., sotto il profilo del legame necessario tra le entrate delle Regioni e le funzioni delle stesse, poiché lo Stato, pur trattenendo per sé le funzioni in materia di protezione civile, ne accolla i costi alle Regioni stesse, con potenziale violazione anche del dovere di solidarietà di cui all'art. 2 Cost. poiché l'obbligo di aumento pesa irragionevolmente sulla Regione nel cui territorio si è verificato l'evento calamitoso, con la conseguenza che le popolazioni colpite dal disastro subiscono una penalizzazione ulteriore. Le norme censurate contraddicono inoltre la ratio del quinto comma dell'art. 119 Cost.: le stesse, anziché prevedere risorse aggiuntive per determinate Regioni «per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni» (quali sono quelli derivanti dalla necessità di fronteggiare gli effetti sulle popolazioni e sul territorio di eventi calamitosi improvvisi ed imprevedibili), al contrario, impongono alle stesse Regioni di destinare risorse aggiuntive per il funzionamento di organi e attività statali. Sono assorbiti gli ulteriori profili di illegittimità costituzionale prospettati dalle Regioni ricorrenti.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  29/12/2010  n. 225  art. 2  co. 2

legge  26/02/2011  n. 10  art.   co. 

legge  24/02/1992  n. 225  art. 5  co. 5

legge  24/02/1992  n. 225  art. 5  co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 119  co. 1

Costituzione  art. 119  co. 4

Costituzione  art. 119  co. 5

Costituzione  art. 13

Costituzione  art. 23

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 121

Costituzione  art. 123

Altri parametri e norme interposte